Delibere assembleari e poteri dell’amministratore - News e Normative - Amministrazioni condominiali | Studio Dòmos | Caltanissetta

Vai ai contenuti

Menu principale:

Delibere assembleari e poteri dell’amministratore

Pubblicato da in Disciplina del condominio ·
Tags: assembleapoteridell'amministratoredelibera
Assemblea di condominio

 
Quella relativa ai poteri di sindacato dell'amministratore sulle delibere assembleari è una questione raramente trattata dalla pubblicistica condominiale. Neppure in occasione della revisione operata con la c.d. riforma del condominio del 2012, il legislatore ha ritenuto di doversi soffermare ad esaminare e definire chiaramente i poteri dell'amministratore in materia di sindacato sulle delibere assembleari.
 

Ai sensi del nuovo art.1130 c.c. 1°co. l'amministratore deve eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'art.1130 bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio.
 
Molti studiosi si chiedono se l'amministratore debba comunque e sempre eseguire le delibere ovvero debba astenersi dal dare esecuzione alle delibere assembleari se non sono prese con le maggioranze prescritte dall'art.1136 c.c., e quindi se, per qualsiasi deliberazione, debba comportarsi come mero esecutore delle decisioni della maggioranza o se abbia il potere/dovere di verificarne la legittimità.

 
Sull’argomento, le posizioni non sono uniformi. Per alcuni autori, l'amministratore deve obbligatoriamente eseguire solo le delibere legittime, perfette e regolari nella forma. Per la Cassazione n°2668 dell'8/10/63 l'amministratore è tenuto ad eseguire le deliberazioni con la diligenza del buon padre di famiglia ed in virtù di tale dovere può solo soprassedere per ragioni di opportunità dal dare esecuzione ad una delibera a rischio di possibile revoca o modificazione.

 
Secondo altri autori all'amministratore è riconosciuto il potere di interpretare le decisioni e anche di controllare la validità delle deliberazioni: accanto a chi sosteneva l'impossibilità per l'amministratore di sindacare le decisioni dell'assemblea, c’è chi invece ritiene non vi sarebbe l'obbligo di mettere in esecuzione le manifestazioni di volontà della maggioranza ove la messa in esecuzione delle delibere comporti la violazione di norme imperative ovvero delibere nulle o inesistenti in spregio di norme imperative.

 
Dall'esame delle varie teorie si ritiene di poter condividere la tesi che riconosce all'amministratore un potere di sindacare le deliberazioni, stante anche la responsabilità cui va incontro l’amministratore in caso di violazioni di legge, anche se l'assemblea ha deliberato di eseguire un'opera illegittima o di assumere decisioni comportanti gravi irregolarità.

 
Considerato, pertanto, un orientamento giurisprudenziale che darebbe all’amministratore la facoltà di non dare esecuzione alle delibere palesemente nulle ancorché assunte con le maggiorane previste dall'art.1136 c.c.,  sarebbe auspicabile un chiaro e definito intervento del legislatore che definisca i poteri dell'amministratore sull’argomento, magari limitando la responsabilità dell'amministratore ai soli atti in cui è consentito un effettivo sindacato.





Copyright 2014 ConsulTeam Promo Lab - P.IVA 01919080851 - All rights reserved |
Powered by ConsulTeam Promo Lab
Torna ai contenuti | Torna al menu