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		<title><![CDATA[News e Normative]]></title>
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		<description><![CDATA[Blog di Studio Dòmos Amministrazioni Condominiali per discutere delle leggi vigenti e degli aggiornamenti normativi in materia di condominio]]></description>
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		<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 18:40:00 +0200</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[È necessaria la messa in mora per la richiesta di decreto ingiuntivo?]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Disciplina_del_condominio"><![CDATA[Disciplina del condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_y6wknqv4"><div><span style="text-align: justify;">Con una recentissima e coraggiosa pronuncia il Giudice di pace di Taranto ha affermato il seguente principio di diritto: </span><i style="text-align: justify;">Il Decreto ingiuntivo è nullo, se l’amministratore, prima di procedere al recupero delle spese condominiali, non diffida formalmente il comproprietario dell’appartamento cui si riferiscono gli oneri</i><span style="text-align: justify;">(Giudice di pace di Taranto, sentenza del 1° marzo 2016).</span><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">La vicenda trae spunto dall’atto di <b>opposizione </b>a <b>decreto ingiuntivo</b> presentato dal comproprietario di un’immobile a cui erano state ingiunte somme a titolo di &nbsp;quote e competenze condominiali non versate. Tra i motivi di opposizione, l’attore precisava che il decreto ingiuntivo emesso non era stato anticipato da alcuna formale lettera di diffida e messa in mora.</div><div><br></div><div style="text-align: justify;">La difesa dell’opponente adduceva tale mancanza quasi ad assimilarla ad una vera a propria condizione di procedibilità della domanda, equiparabile alla mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Sulla base di tale assunto l’opponente riteneva altresì &nbsp;inesigibile l’ammontare preteso a titolo di spese, richiamando a tal fine un orientamento della Suprema Corte, sentenza n. 15718/2001, che così statuiva: “<i>qualora all’attività stragiudiziale segua quella giudiziale i compensi per la prima sono assorbiti da quelli previsti per la seconda e quindi, di fatto, non possono essere richiesti né tanto meno essere inseriti in un ricorso per decreto ingiuntivo ai fini della determinazione della sorte capitale</i>”.</div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Infine, spiegava l’opponente, non essendo lo stesso proprietario esclusivo del bene cui si riferivano le spese reclamate, il Condominio, in persona dell’Amministratore, avrebbe dovuto fornire la prova documentale di aver eseguito la messa in mora non solo nei confronti dell’opponente ma anche nei confronti di tutti gli comproprietari delle unità immobiliari. E infatti, se la titolarità dell’immobile è in capo a più soggetti, detta diffida va inviata a tutti i comproprietari e non solo a uno di questi.</div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Il Giudice di Pace di Taranto, accogliendo le doglianze dell’opponente, ha spiegato: “<i>il decreto non può essere confermato perché emesso da soggetto irregolarmente costituito contro l’odierno opponente, vista l’irregolarità della costituzione del condominio avvenuta tramite un avvocato diverso da quello munito del mandato a difendere il condominio stesso. In secondo luogo, non essendo l’opponente proprietario esclusivo del bene cui si riferiscono le spese reclamate, il condominio avrebbe dovuto fornire la prova documentale – non essendo ammessa, in tale evenienza, quella per testi – di aver eseguito la messa in mora nei confronti di tutti gli aventi diritti e comproprietari dell’unità immobiliare. Ciò, prima di chiedere il decreto ingiuntivo e notificare il precetto ad uno solo degli intestatari. Del resto, non si sarebbe neppure trattato di un’incombenza particolarmente complicata, bastando all’amministratore una semplice visura degli atti catastali per acquisire le intestazioni delle varie unità. Adempimento, che gli avrebbe evitato di «produrre atti del tutto annullabili</i>».</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">A tale pronuncia del Giudice di Pace di Taranto si sono conformati numerosi Uffici Giudiziari, revocando innumerevoli decreti ingiuntivi precedentemente emessi in favore degli amministratori condominiali.</div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Non sono mancate tuttavia le critiche di chi ha considerato invece che, relativamente al pagamento delle quote condominiali alla scadenza, sia più corretto parlare di c.d. <i>mora ex re</i> e, conseguentemente, l’amministratore possa agire per ottenere decreto ingiuntivo al verificarsi dell’inadempimento, senza necessità di un <b>atto di costituzione in mora</b>.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Le recenti pronunce di legittimità paiono aderire a tale secondo orientamento.</span><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia (Cass.civ. sez. II &nbsp;ord. 14 settembre 2017 n. 21313) ha rafforzato &nbsp;l’assunto secondo cui l’amministratore può agire direttamente alla scadenza delle quote dinanzi al giudice, senza necessità di alcun preventivo sollecito di pagamento.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">La Corte invero ha affermato : “ <i>Parimenti, il ricorso non spiega (quanto al terzo motivo) quale possa essere l’interesse concreto a dimostrare che non vi sia stata una regolare costituzione in mora del OMISSIS, posto che la ratio decisiva si basa sul rilievo che nessuna norma condiziona l’emanazione di un decreto ingiuntivo e tantomeno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art.1219 c.c., atto che ha unicamente l’effetto di determinare il momento di decorrenza degli interessi</i>” (cfr. Cass.civ. sez. II &nbsp;ord. 14 settembre 2017 n. 21313).</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Con tale inciso la Corte ha inteso smentire in maniera netta e coincisa l’opinione di quanti intendevano conferire alla costituzione in mora dignità di condizione procedimentale della domanda monitoria.</span><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Anche in passato gli Ermellini non hanno considerato necessaria la preventiva intimazione di pagamento, un esempio per tutti la nota pronuncia della Corte n. 9181/2013, la quale afferma testualmente che non sia fatto divieto all’amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora.</div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Tuttavia, anche se non necessaria, la lettera di diffida e messa in mora rimane un valido strumento a disposizione dell’amministratore per procedere al recupero del credito senza appesantire inutilmente le spese in capo al condominio moroso, dando allo stesso notizia dell’intenzione di procedere con decreto ingiuntivo e mettendolo in condizioni di rivalutare l’adempimento o la richiesta di una eventuale rateizzazione.</div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 16:40:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Lavori urgenti e responsabilità dell’amministratore: una sentenza della Cassazione conferma il disposto dell’art. 1135  ]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Disciplina_del_condominio"><![CDATA[Disciplina del condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_q45l7n33"><div><div style="text-align: justify;" class="fs16"><div style="text-align: justify;"><img class="image-0 fleft" src="http://www.studiodomos.net/images/Lavori-in-corso.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs16">L’amministratore di condominio, nel caso in cui vi sia l’esigenza di operare con urgenza la <b>manutenzione straordinaria</b>, può dare incarico alla ditta esecutrice dei lavori, senza necessità di farsi autorizzare dall'<b>assemblea condominiale</b> ed in tal caso, il condominio è validamente rappresentato.</span></div></div></div><div style="text-align: justify;">L’articolo 1135, co. 2 del codice civile, prevede espressamente che «l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea». </div><div style="text-align: justify;">Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che: «<i>[…] L’assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione</i>» (C. Cass. Civ., n. 18192/2009).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nel caso in cui non vi sia urgenza, è possibile ipotizzare che l’obbligazione sorta tra l'amministratore e l'esecutore dei lavori non sia riferibile al condominio, poiché configura un atto posto in essere dall'amministratore, fuori dalle sue attribuzioni? È<span class="fs16"> possibile ipotizzare che l’amministratore sia personalmente obbligato al pagamento delle spese sostenute? </span><span class="fs16">Il tema della responsabilità dell'amministratore di condominio per opere straordinarie fatte eseguire senza la previa deliberazione assembleare è oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 2807 del 2 febbraio 2017, la</span><span class="fs16"> quale si è occupata del ricorso ex articolo 1218 c.c. promosso da un condominio per richiedere il diritto di rivalsa sull'amministratore, in un caso in cui vi era urgenza. La Superma Corte non ha ritenuto tale azione nemmeno "astrattamente configurabile". (C. Cass. Civ., n. 2807/2017).</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nel fatto di specie, l’amministratore aveva commissionato alcuni lavori straordinari in assenza di deliberazione condominiale e di successiva convalida. Il condominio si era pertanto rifiutato di corrispondere la cifra richiesta dall’impresa, sostenendo che l’obbligo del pagamento fosse riferibile personalmente all’amministratore. A soddisfacimento del suo credito, l’impresa appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo avverso il condominio (che proponeva opposizione) e chiamava in causa l’amministratore, chiedendo in via subordinata che venisse accertata la sua responsabilità personale. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Il giudizio di primo grado si chiudeva con la condanna del solo condominio; in appello la situazione veniva ribaltata, l’amministratore risultava soccombente e ricorreva in Cassazione. Nella sentenza in questione, la Cassazione accoglie le ragioni dell’amministratore, stabilendo la legittimazione passiva del solo condominio rispetto all'obbligazione di pagamento delle somme richieste per l’esecuzione dei lavori straordinari. Elemento chiave: l’<b>urgenza</b> dei lavori effettuati. </div><div><br></div><div style="text-align: justify;">È infatti compito dell’amministratore garantire il buono stato e la sicurezza delle strutture; se ravvisa la necessità di intervenire al fine di evitare danni alle cose o alle persone è legittimato, o meglio tenuto, ad intervenire tempestivamente. Su questi presupposti, l’amministratore non è responsabile in prima persona per le spese sostenute, in quanto mirate alla tutela dello stabile amministrato. </div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Si legge testualmente nella sentenza: «<i>In materia di lavori di <b>straordinaria amministrazione</b> disposti dall'amministratore di condominio in assenza di previa delibera assembleare non è infatti configurabile alcun diritto di rivalsa o di regresso del condominio, atteso che i rispettivi poteri dell'amministratore e dell'assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile (artt. 1130 e 1135) che limitano le attribuzioni dell'amministratore all'ordinaria amministrazione e riservano all'assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, con la sola eccezione dei lavori di carattere urgente. Di conseguenza, nel caso in cui l’amministratore […] abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio. Laddove invece i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dall’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni [..]</i>».</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 May 2018 08:44:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Il dissenso alle liti in condominio]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Disciplina_del_condominio"><![CDATA[Disciplina del condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ow9q6j63"><div><div style="text-align: center;"><img class="image-0" src="http://www.studiodomos.net/images/dissenso-liti.jpg"  title="" alt=""/></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Tra le varie problematiche afferenti il diritto condominiale, la questione riguardante la manifestazione del dissenso alle liti richiede sicuramente una particolare attenzione. Si tratta di un istituto condominiale che spesso e volentieri provoca un certo “fastidio” negli amministratori di condominio e, forse, non solo a loro.</span></div></div></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">La norma che regolamenta la materia è l’art. 1132 del Codice Civile, il quale afferma che: «Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato dall’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa».<br></span></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Dal tenore letterale della norma si comprende che la finalità perseguita dal disposto codicistico di cui all’art.1132 c.c. è di consentire al condomino dissenziente di non andare incontro alle conseguenze negative derivanti dalla soccombenza del Condominio nella lite, esonerandolo dalla partecipazione alle spese processuali o alle spese legali affrontate dal Condominio per intraprendere il giudizio. Sul punto occorre subito fare una precisazione. </span></div><div><br></div><div><span style="text-align: justify;" class="fs16">Prima di entrare nel merito del disposto normativo, è opportuno sottolineare che il legislatore è stato distratto e non ha precisato se il termine è da intendersi quale perentorio o ordinatorio; su questo tema è intervenuta la chiarificazione della Cassazione n. 2453/94 che ha indicato tale termine a pena di decadenza, poiché la ratio legis è di dare all’amministratore certezza circa la composizione finale dei condomini interessati.</span></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Con il disposto di cui all’art. 1132 c.c., il legislatore ha voluto contemperare l’interesse dell’intera compagine condominiale con quello del singolo condomino portatore di interessi contrastanti con quelli del gruppo. Ed è quanto affermato espressamente dal Tribunale di Firenze con sent. n.362 del 29.01.2016. Ne consegue che la delibera che addebiti al condomino dissenziente le spese del giudizio è affetta da nullità, come del resto espresso dai giudici di legittimità sentenza dei n. 11126 del 2006: «In tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell’assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea, giacché in tal caso l’art.1132, comma primo codice civile, contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto». (Cass. civ. Sez. II, 15.05.2006 n.11126). </span></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Al fine di beneficiare dell’esenzione dalla partecipazione alle spese legali e giudiziali, è necessario che il dissenso venga manifestato nel rispetto della procedura prevista dalla legge, ossia con atto notificato all’amministratore nel termine di 30 giorni da quello in cui il condomino è venuto a conoscenza della deliberazione. Il Tribunale di Firenze con la pronuncia del 2016 sopra indicata (n.362) precisa che non è sufficiente la semplice manifestazione del dissenso in corso di assemblea, né è necessaria la presenza fisica del condomino dissenziente al momento dell’adozione della delibera, posto che la separazione di responsabilità in ordine alle spese processuali in caso di soccombenza del Condominio opera anche per gli assenti. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Alla luce di quanto sopra, si rende necessaria pertanto la notifica del dissenso del condomino contrario alla lite entro il termine di 30 giorni di cui sopra, decorrente dalla data della comunicazione del verbale per gli assenti, e da quella dell’adozione della delibera per i presenti. La manifestazione del dissenso è un «atto giuridico recettizio di natura sostanziale», che deve essere portato tempestivamente a conoscenza dell’amministratore o di colui che abbia la rappresentanza legale del condominio. Non è richiesto, tuttavia, l’utilizzo di forme solenni, ma è sufficiente anche una semplice raccomandata a.r. (Cass. 15.06.1978, n.2967). </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Si può pertanto concludere che il condomino che abbia manifestato il proprio dissenso alla lite non sarà tenuto al pagamento pro quota né delle spese processuali cui va incontro il Condominio soccombente, né delle spese legali per iniziare il giudizio. Il condomino dissenziente, tuttavia, sarà obbligato insieme agli altri condomini al pagamento del quantum spettante alla parte vittoriosa, salvo rivalsa nei confronti del gruppo favorevole alla lite (comma 2 art. 1132). </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Il disposto normativo di cui all’art.1132 c.c., tuttavia, non ha mancato di suscitare alcuni interrogativi. Ci si domanda infatti in base a quali criteri debba operarsi la ripartizione delle spese nel caso di liti interne al Condominio, ossia qualora la controversia sia insorta tra il Condominio ed il singolo condomino. Una risposta al predetto quesito è stata fornita dalla Cassazione che con sent. n. 13885 del 18.06.2014 ha statuito che l’art. 1132 c.c. opera soltanto in riferimento alle liti tra il Condominio ed i terzi, ma non è applicabile in via analogica ai contrasti tra l’intera compagine condominiale ed il singolo condomino. Né trova applicazione l’art.1101 c.c. (in materia di partecipazione pro quota ai vantaggi e ai pesi della comunione), richiamato dall’art.1139 c.c. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Secondo i giudici di legittimità, i dissidi interni al condominio determinano una scissione della compagine condominiale in due gruppi in contrasto tra loro. Conseguentemente il giudice, nel momento in cui si trova a dirimere sulla controversia, dovrà anche pronunciarsi sulle spese processuali, stabilendo, in base ai principi previsti dal codice di procedura civile, quale delle due parti dovrà sopportare i costi del giudizio. Ne consegue l’invalidità della delibera che addebiti al condomino ricorrente il pagamento pro quota delle spese processuali sostenute dal Condominio per il compenso spettante al proprio legale. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">La Cassazione precisa inoltre che tra le spese processuali devono essere incluse anche quelle sostenute dalla parte nella fase iniziale del giudizio, nonché quelle strettamente collegate ad esso, ivi comprese quelle sostenute per un accertamento tecnico preventivo. Orbene nel caso specifico sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, si faceva riferimento alle spese di ATP sopportate dal condominio a seguito di un successivo giudizio dallo stesso intrapreso contro il condomino ricorrente. Applicando il principio sopra enunciato dai giudici di legittimità, ne discende l’esonero del condomino dal pagamento delle predette spese, con conseguente invalidità della delibera che abbia previsto la contribuzione pro quota in capo allo stesso. </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Dalla formulazione letterale dell’art. 1132 c.c. si evince che il condomino può separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze derivanti dalla soccombenza nella lite qualora vi sia stata un’apposita delibera assembleare che abbia statuito di iniziare o resistere ad una domanda. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">È da chiedersi, tuttavia, se il dissenso alla lite possa essere manifestato anche nel caso in cui il giudizio sia stato intrapreso autonomamente dall’amministratore. A tale interrogativo è stata fornita una risposta dalla Cassazione con sent. n. 7095/2017. I giudici di legittimità, infatti, hanno affermato chiaramente che l’amministratore può resistere all’impugnativa di delibera assembleare senza alcuna necessità di un’autorizzazione o di ratifica dell’assemblea, posto che la difesa in giudizio delle delibere impugnate rientra tra le sue attribuzioni ex art. 1131 c.c. Secondo la Suprema Corte, infatti, nella predetta situazione non è applicabile il disposto di cui all’art. 1132 c.c., e pertanto anche il condomino dissenziente sarà tenuto al pagamento pro quota delle spese del giudizio. L’unico strumento a disposizione del condomino dissenziente è il ricorso ex art. 1133 c.c. all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore, ovvero innanzi all’Autorità Giudiziaria nel rispetto dei termini di cui all’art.1137 c.c. In altri termini, il condomino potrà manifestare la sua contrarietà alla lite soltanto qualora l’assemblea esprima voto favorevole all’operato dell’amministratore, pur senza precludersi la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Riepilogando, il dissenso alla lite comporta diverse conseguenze sotto il profilo processuale:</span><br></div><div><span style="text-align: justify;">1) l’esonero dal versamento dalle spese legali e dalle spese processuali poste a carico del condominio soccombente;</span><br></div><div><span style="text-align: justify;">2) l’obbligo del condomino dissenziente di partecipare pro quota al pagamento delle somme spettanti alla controparte vincitrice.</span><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Tuttavia l’art. 1132 c.c. non trova applicazione sempre e comunque, posto che nelle liti proponibili autonomamente dall’amministratore: in tal caso non sarà consentito al condomino dissenziente di «separare la propria responsabilità» da quella degli altri condomini favorevoli al giudizio, e sarà anch’esso tenuto al pagamento delle spese processuali cui andrà incontro l’intera compagine condominiale in caso di sconfitta (Cass. n.7095/2017). L’operatività dell’art. 1132 c.c. inoltre è esclusa in caso di un contenzioso insorto tra il condominio ed il singolo condomino (sul punto si veda la Cass. n. 13885/2014): in tal caso sarà il giudice a stabilire quale delle parti sarà tenuta al pagamento delle spese processuali sulla base dei principi della soccombenza.<br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Da ultimo, il codice contempla l’ipotesi in cui il condominio sia risultato vincitore nel giudizio: «Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere alle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente (comma 3 art. 1132 c.c.)». Ciò significa che il condomino dissenziente che abbia tratto un vantaggio dalla predetta vittoria, sarà tenuto al versamento della quota di sua competenza, per le spese delle quali non sia stato possibile ottenere il pagamento dalla controparte soccombente. Una soluzione di buon senso e improntata la principio di equità, quando giunge una comunicazione di dissenso rispetto alle liti, sarebbe quella di estromettere i dissenzienti, in caso di soccombenza, dai soli costi di colui che patrocina la spesa del condominio, mentre per tutte le rimanenti spese la ripartizione coinvolge tutti. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13"><i>Fonte: ANAPI Taranto - Avv. A. AMENDOLITO</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13"><i><br></i></span></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 May 2018 18:12:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Amministratori di condominio, il sondaggio sulla professione de Il Sole 24 Ore]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Amministratori_di_condominio"><![CDATA[Amministratori di condominio]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_l472f36v"><div style="text-align: justify;"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiodomos.net/images/professione-amministratore.jpg"  title="Professione amministratore" alt="Professione amministratore"/><span class="fs16">Lavoro sottopagato, impegnativo e poco considerato dal punto di vista sociale. Sono gli esiti del <b>sondaggio </b>sulla professione di <b>amministratore </b>di <b>condominio </b>presentati in occasione del convegno “Amministratori, sicurezza dell’edificio e professione”, che si è svolto presso la sede del Sole 24 Ore, a Milano. </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Il sondaggio, elaborato in collaborazione con il Sole 24 Ore, è stato commentato da avvocati ed esperti del settore, nonché dai rappresentanti delle principali associazioni di categoria.</span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Il questionario, inviato a un campione di 1.164 professionisti, rileva che almeno metà degli <b>amministratori </b>è sotto la soglia di un guadagno decoroso, anche perché amministra pochi stabili (mediamente meno di 500 unità immobiliari in meno di 20 condomìni). </div><div style="text-align: justify;">La percezione del disvalore sociale della professione e i compensi troppo bassi sono tra le maggiori cause di delusione. Ma emerge anche una incapacità di fare scelte sinergiche: i tre quarti degli amministratori lavorano in uno studio individuale e il 60% non ha dipendenti. La forma giuridica prescelta è quindi quella del lavoro autonomo. Dal sondaggio è emerso anche che chi opera in un regime fiscale di vantaggio (circa il 35%) è in posizione favorevole. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sul fronte della formazione è stato rilevato più dell’80% è iscritto ad associazioni di categoria e su una scala da 1 a 5 il vantaggio più apprezzato derivante da tale appartenenza è quello di poter usufruire di consulenza periodica e soprattutto della formazione che peraltro è obbligatoria. </div><div style="text-align: justify;">In assenza di un albo professionale degli amministratori di condominio, le associazioni di categoria cercano di fornire strumenti per l’aggiornamento professionale sempre all’avanguardia. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">E proprio sul fronte dell’istituzione dell’albo o di apposito registro presso la Cancelleria del Tribunale, non mancano le proposte di legge presentate in Parlamento e al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari al fine di sciogliere e superare le lacune contenute nella c.d. <b><a href="http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html', null, false)">riforma del condominio</a></b> del 2012 che proprio su questo argomento ha lasciato spazio all’improvvisazione e alla mancanza di professionalità.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 04:21:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L'acquisto di immobile da unire con "la prima casa" è soggetto ad agevolazione fiscale]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Mercato_immobiliare"><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2umsm539"><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Le agevolazioni “prima casa” possono essere richieste anche per l’acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad altri due preposseduti a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.</span></div><div style="text-align: justify;">È questo l’importante chiarimento che dall’Agenzia delle Entrate ha diffuso, a seguito di un’istanza di interpello, con la risoluzione n. 154/E del 19 dicembre 2017.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.studiodomos.net/files/Risoluzione-n-154-del-19-dicembre-2017.pdf" target="_blank" class="imCssLink">risoluzione dell'Agenzia delle Entrate</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 14:16:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=2umsm539</link>
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			<title><![CDATA[Movida sotto casa troppo rumorosa? Comune condannato ad allontanare i giovani chiassosi. Una sentenza innovativa]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Vita_in_condominio"><![CDATA[Vita in condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_577t1kj9"><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Comune condannato ad adottare un servizio di vigilanza contro la movida notturna per la lesione del diritto alla normale vita familiare dei residenti della zona.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Con una sentenza a dir poco innovativa (Tribunale di Brescia, sentenza 2621 del 26 settembre 2017), il giudice ha condannato il Comune di Brescia non solo al risarcimento del danno in favore della coppia proprietaria dell'immobile, ma ha imposto all'ente comunale di impiegare gli agenti per far sgomberare le persone rumorose dalla strada di sua proprietà. Analizziamo i fatti e chiariamo il profilo giuridico della vicenda.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>La vicenda.</b> I proprietari di un immobile sito nel centro storico convenivano in giudizio il Comune di Brescia poiché, a causa dell'apertura di numerosi locali notturni nella zona, centinaia di persone sostavano lungo la via a tarda notte schiamazzando e vociando.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Tali immissioni erano intollerabili, in quanto impedivano agli attori il riposo notturno e la possibilità di dedicarsi alle normali attività quotidiane, come guardare la televisione o leggere un libro.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Gli istanti si erano rivolti al Comune affinché adottasse i provvedimenti opportuni, ma la situazione era rimasta immutata.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Inoltre, a causa dell'intollerabilità della situazione, il loro immobile si era deprezzato e non era possibile alienarlo. Agivano, quindi, contro il Comune per ottenere:</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">1) la cessazione delle immissioni rumorose;</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">2) l'adozione di provvedimenti in tal senso;</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">3) il ristoro del danno patrimoniale oltre al deprezzamento dell'immobile [1]</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">4) la liquidazione del danno non patrimoniale</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La movida notturna e l'intollerabilità delle immissioni. La movida è un «fenomeno caratterizzato dal fatto che un elevato numero di persone (nell'ordine del migliaio in alcune occasioni) staziona all'esterno degli esercizi pubblici, occupando la pubblica via, consumando bevande alcoliche e trattenendosi in loco sino ad ore molto tarde».</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">È macroscopico come la presenza di centinaia di ragazzi, per lo più in stato di alterazione alcolica, possano provocare un rumore significativo, tanto più se ciò avviene a notte inoltrata.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il monitoraggio tecnico ha dimostrato che la movida determinava un aumento di rumore </div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>La tollerabilità del rumore.</b> Ai fini dell'applicazione dell'art. 844 c.c. rileva il solo dato oggettivo dell'intollerabilità delle immissioni sonore.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">La normativa sull'inquinamento acustico (legge 447/1995) individua indici predeterminati il cui superamento cagiona automaticamente una violazione.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Tuttavia alcune immissioni, pur non oltrepassando la soglia predeterminata dalla legge, superano comunque il livello di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Infatti, «le immissioni nell'ambito della proprietà del vicino – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi – devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico» (Cass. Ord. 1069/2017).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Mezzi di prova ammissibili per dimostrare l'insostenibilità delle immissioni. </b>Il giudizio di tollerabilità del rumore va rimesso al prudente apprezzamento del giudice.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Egli deve considerare la situazione concreta, la vicinanza dei luoghi, gli effetti dannosi sulla salute.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">La suddetta valutazione non deve basarsi esclusivamente su rilievi di carattere tecnico [2], ben potendo ammettersi anche la prova testimoniale.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Secondo il giudice bresciano, i fatti oggetto di causa sono caduti sotto la diretta percezione dei testi e, pertanto, non si tratta di giudizi valutativi.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Inoltre, anche le immagini attestanti l'elevato numero di persone stazionanti lungo la via sono utili a dimostrare la presumibile entità del rumore.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>L'azione inibitoria contro le immissioni (art. 844 c.c.).</b> Il codice civile dispone che le immissioni non debbano superare la soglia della normale tollerabilità. Nell'ipotesi in cui accada, la legge consente di esperire l'azione inibitoria, che consiste nella richiesta di cessazione del comportamento lesivo.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">La suddetta azione è stata rivolta contro il Comune, in quanto proprietario della strada da cui avviene la “propagazione molesta”.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Servizio di vigilanza contro la movida: Comune condannato ad un “facere”.</b> Il giudice ha imposto la cessazione immediata delle immissioni mercé l'adozione di provvedimenti idonei allo scopo da parte del Comune.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">In particolare, all'ente comunale è stata richiesta la predisposizione di un servizio di vigilanza in cui gli agenti si adoperino per far disperdere e allontanare dalla strada le persone che vi sostano dopo la chiusura dei locali notturni. La pronuncia è innovativa proprio sotto questo profilo.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Giova ricordare che la Cassazione si era già pronunciata in merito alla condanna della P.A. ad un “facere”. «L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione,ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”» (Cass. S.U. 5926/2011; Cass. S.U. 20571/2013; Cass. 25105/2017).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>L'azione aquiliana, il neminem laedere e il risarcimento del danno (art. 2043 c.c.).</b> L'art. 2043 c.c. prevede che chi cagiona un danno debba risarcirlo. Orbene, secondo il giudice di merito, la condotta lesiva può avvenire anche in forma omissiva.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">In altre parole, il Comune omettendo di agire con diligenza ha provocato un danno agli attori ed è tenuto a risarcirlo.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">L'ente, infatti, non ha prevenuto gli assembramenti di persone vocianti ed è stato negligente nel contenimento delle immissioni di rumore nell'abitazione degli attori [3], immissioni gravemente lesive del loro diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 cost.)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Danno alla salute e al normale svolgimento della vita quotidiana: risarcimento. </b>Gli attori lamentano un danno non patrimoniale caratterizzato dalla compressione del diritto di esplicare le normali abitudini di vita quotidiana.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Si tratta di diritti garantiti sia dalla Carta Costituzionale (art. 32 cost.) che dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8 CEDU).</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Il risarcimento del danno non patrimoniale è ammissibile anche qualora non vi sia un danno biologico documentato,allorché siano stati lesi i diritti di cui sopra (Cass. S.U. 2611/2017).</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">La coppia, infatti, a causa dei rumori assordanti durante la notte, oltre a non poter riposare, si è trovata nell'impossibilità di svolgere normalmente la propria vita familiare.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Il giudice ha liquidato equitativamente l'importo di euro 50,00 per ogni sera, per un totale di euro 20 mila per ciascun attore.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>La sentenza.</b> In ragione di quanto sin qui esposto, il giudice ha condannato il Comune a risarcire gli attori per le somme da questi spese per l'installazione di infissi funzionali all'isolamento acustico.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">L'ente è stato condannato, altresì, al risarcimento di euro 40 mila (20 mila per ciascun attore) per il danno non patrimoniale, oltre al pagamento delle spese di lite.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Invece, è stata rigettata la richiesta di risarcimento in ordine al deprezzamento dell'immobile, in quanto il pregiudizio determinato dalla movida è transeunte e superabile con la riconduzione delle immissioni alla normale tollerabilità.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Conclusioni.</b> Secondo la pronuncia in commento (Trib. Brescia, 2621/2017), la movida notturna provoca delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità, a causa dell'elevato numero di persone vocianti, del loro stato di alterazione alcolica, dell'orario serale in cui si verificano gli schiamazzi.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Tali rumori ledono il diritto alla salute oltre al diritto al normale svolgimento della vita quotidiana e devono cessare.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Il giudice ha condannato il Comune a predisporre le cautele idonee a riportare le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità mediante la predisposizione di un servizio di vigilanza contro la movida, per disperdere le persone che sostano in strada dopo la chiusura del locali notturni.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Inoltre, l'ente comunale è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale e al ristoro di quanto speso per serramenti finalizzati all'abbattimento delle immissioni sonore, oltre agli oneri del giudizio.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div> &nbsp;</div><div><span class="fs13"><i>Avv. Marcella Ferrari</i></span></div><div><span class="fs13"><i>Avvocato del Foro di Savona</i></span></div><div><span class="fs13"><i><br></i></span></div><div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs13">[1] I coniugi avevano stipulato un preliminare di compravendita per un altro immobile, confidando nella vendita del proprio. Tuttavia, non essendo riusciti ad alienare il bene, si sono trovati nell'impossibilità di concludere il definitivo perdendo la caparra confirmatoria versata, oltre all'importo dovuto all'agenzia immobiliare. Agiscono contro il comune anche per questa posta di danno.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs13">Il giudice rigetta la richiesta risarcitoria, in quanto la perdita della caparra e della provvigione non costituisce una conseguenza immediata e diretta delle immissioni rumorose.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs13">[2] Si fa riferimento ai rilievi fonometrici per accertare il superamento delle soglie indicate dalla legge 477/1995 e dal D.P.C.M. 280/1997.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs13">[3] Nelle sue difese, il Comune sostiene di essere intervenuto, ma ammette di non aver mai disperso gli avventori che sostavano lungo la via, in quanto mancavano le risorse per eseguire interventi di quel tipo.</span></div><div><br></div><div><div> &nbsp;</div><div><a href="http://www.studiodomos.net/files/Tribunale-di-Brescia-sentenza-2621-del-26-settembre-2017.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Tribunale di Brescia, sentenza 2621 del 26 settembre 2017</a></div><div></div></div><div></div></div><div><span class="fs13"><i><br></i></span></div><div><span class="fs13"><i>Fonte: condominioweb.com</i></span></div><div><span class="fs13"><i><br></i></span></div><div><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div><div><span class="fs13"><i><br></i></span></div><div></div></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 13:05:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=577t1kj9</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Delibere assembleari e poteri dell’amministratore ]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Disciplina_del_condominio"><![CDATA[Disciplina del condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_7pu2l437"><div><img class="image-0" src="http://www.studiodomos.net/images/assemblea-di-condominio-2.jpg"  title="Assemblea di condominio" alt="Assemblea di condominio"/></div><div><br></div><div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Quella relativa ai poteri di sindacato dell'amministratore sulle <b>delibere assembleari</b> è una questione raramente trattata dalla pubblicistica condominiale. Neppure in occasione della revisione operata con la c.d. <b><a href="http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html', null, false)">riforma del condominio</a></b> del 2012, il legislatore ha ritenuto di doversi soffermare ad esaminare e definire chiaramente i poteri dell'amministratore in materia di sindacato sulle delibere assembleari.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ai sensi del nuovo art.1130 c.c. 1°co. l'amministratore deve eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'art.1130 bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Molti studiosi si chiedono se l'amministratore debba comunque e sempre eseguire le delibere ovvero debba astenersi dal dare esecuzione alle delibere assembleari se non sono prese con le maggioranze prescritte dall'art.1136 c.c., e quindi se, per qualsiasi deliberazione, debba comportarsi come <b>mero esecutore</b> delle decisioni della maggioranza o se abbia il <b>potere/dovere di verificarne la legittimità</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Sull’argomento, le posizioni non sono uniformi. Per alcuni autori, l'amministratore deve obbligatoriamente eseguire solo le <b>delibere legittime</b>, perfette e regolari nella forma. Per la Cassazione n°2668 dell'8/10/63 l'amministratore è tenuto ad eseguire le deliberazioni con la <b>diligenza del buon padre di famiglia</b> ed in virtù di tale dovere può solo soprassedere per ragioni di opportunità dal dare esecuzione ad una delibera a rischio di possibile revoca o modificazione.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Secondo altri autori all'amministratore è riconosciuto il potere di interpretare le decisioni e anche di controllare la validità delle deliberazioni: accanto a chi sosteneva l'impossibilità per l'amministratore di sindacare le decisioni dell'assemblea, c’è chi invece ritiene non vi sarebbe l'obbligo di mettere in esecuzione le manifestazioni di volontà della maggioranza ove la messa in esecuzione delle delibere comporti la <b>violazione di norme imperative</b> ovvero delibere nulle o inesistenti in spregio di norme imperative.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Dall'esame delle varie teorie si ritiene di <b>poter condividere la tesi che riconosce all'amministratore un potere di sindacare le deliberazioni</b>, stante anche la <b>responsabilità </b>cui va incontro l’amministratore in caso di violazioni di legge, anche se l'assemblea ha deliberato di eseguire un'opera illegittima o di assumere decisioni comportanti gravi irregolarità.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Considerato, pertanto, un orientamento giurisprudenziale che darebbe all’amministratore la facoltà di non dare esecuzione alle delibere palesemente nulle ancorché assunte con le maggiorane previste dall'art.1136 c.c., &nbsp;sarebbe auspicabile un <b>chiaro e definito intervento del legislatore</b> che definisca i <b>poteri dell'amministratore</b> sull’argomento, magari limitando la responsabilità dell'amministratore ai soli atti in cui è consentito un effettivo sindacato.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div><div></div></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 20:35:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=7pu2l437</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Intermedizione immobiliare e D.L. salva-banche: no alla concorrenza sleale delle banche]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Mercato_immobiliare"><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_1pv21m94"><div style="text-align: center;"><img class="image-0" src="http://www.studiodomos.net/images/intermediazione-immobiliare.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><span class="fs16"><span class="fs10.5 cf1" style="text-align: justify;">La Fiaip, Federazione Italiana Agenti immobiliari Professionali lancia un appello a tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione affinché nel disegno di legge di conversione del decreto legge 273/2016 (c.d. <b>decreto salva-banche</b>) si possa introdurre un emendamento</span><span class="fs10.5 cf1" style="text-align: justify;"> &nbsp;</span><span class="fs10.5 cf1" style="text-align: justify;">che introduca specifiche norme sulla trasparenza dell'attività di credito e, in particolare, il divieto per le banche di esercitare attraverso l’acquisizione di partecipazioni societarie, l’attività di <b>intermediazione immobiliare</b>.</span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><span class="fs16 cf1">Secondo la Fiaip, con il decreto legge n° 237/2016 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, varato dal Governo a Dicembre 2016, si corre il rischio che gli aiuti di Stato possano essere destinati dalle banche beneficiarie per promuovere od incrementare attività che si pongono in concorrenza con operatori ed imprese, a scapito della concorrenza nel settore dell’<b>intermediazione immobiliare</b> ed in contrasto con la funzione sociale propria delle banche.</span></div><div><br></div><div><span class="fs16"><span class="fs10.5 cf1">“È necessario rafforzare la trasparenza per il settore e</span><span class="fs10.5 cf1"> &nbsp;</span><span class="fs10.5 cf1">la totale separazione tra il settore del credito e quello immobiliare” dichiara Paolo Righi, Presidente Nazionale Fiaip, come già accade negli Stati Uniti dal 2009, anno in cui fu firmato l’Omnibus Appropriations Act, firmato nel 2009 che proibisce alle banche di entrare nel settore dell’intermediazione immobiliare per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori nonché il rischio di conflitti di interesse nell’erogazione di mutui e prestiti bancari.</span></span></div><div><span class="fs16"> </span><br></div><div><span class="fs16"><span class="fs10.5 cf1">Il decreto, infatti, con modalità assai contraddittorie,</span><span class="fs10.5 cf1"> &nbsp;</span><span class="fs10.5 cf1">rischia di estendere a molti istituti di credito sussidi statali, con la possibilità di dare l’opportunità ad alcune realtà del credito di fare concorrenza sleale e danneggiare le imprese e chi lavora nell’<b>intermediazione immobiliare</b>.</span></span></div><div><span class="fs16"> </span><br></div><div><span class="fs16 cf1">“Se le banche godono di aiuti di Stato, devono continuare a fare le banche e non possono mettersi a fare le agenzie immobiliari”, sottolinea ancora il Presidente Paolo Righi.</span></div><div><span class="fs16"> &nbsp;</span></div><div><span class="fs16"><span class="fs10.5 cf1">La Federazione Italiana Agenti immobiliari Professionali</span><span class="fs10.5 cf1"> &nbsp;</span><span class="fs10.5 cf1">auspica, dunque, che tutti i parlamentari possano comprendere il pericolo a cui si andrebbe incontro ove l’assenza di trasparenza e la separazione dell’attività creditizia e immobiliare non fosse rispettata.</span></span></div><div><br></div><div><div class="fs10.5 cf1"><div><b><span class="fs16 cf2"><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></span></b></div></div></div><div></div></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 19:18:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Condominio: è reato fare le faccende domestiche alle 6 del mattino. Lo stabilisce la Cassazione]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Vita_in_condominio"><![CDATA[Vita in condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_21p49xwi"><div style="text-align: justify;"><img class="image-1 fright" src="http://www.studiodomos.net/images/prodotti-per-la-pulizia.jpg"  title="" alt=""/>La casalinga che inizia i suoi lavori di casa alle 6 del mattino e che, per renderli meno “noiosi”, accende la radio ad alto volume disturba la quiete pubblica, incorrendo nel reato penale di cui all’art. 659 c.p.</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">È questo il caso di una donna di Napoli, querelata dai suoi vicini e condannata dal Tribunale in quanto con i suoi «inurbani comportamenti impediva il riposo delle persone in una zona altamente popolata, impedendo così ai vicini di svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana».</span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nella vicenda la donna, oltre ad iniziare le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, le accompagnava da condotte "inurbane", accendendo la radio ad alto volume e litigando con la figlia, in una zona altamente popolata, impedendo così il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni dei vicini.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Il caso è arrivato in Cassazione (<a href="http://www.studiodomos.net/files/Cassazione-sentenza-48315.pdf" class="imCssLink">sentenza n. 48315/2016</a>), dopo il ricorso presentato contro la sentenza di primo grado. I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso della casalinga avallando completamente la decisione di merito sul concreto disturbo delle quiete e del riposo di un numero indeterminato di persone.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">A nulla sono valse le doglianze della donna secondo la quale il giudice di merito si era limitato "a fare proprio" il racconto delle persone offese, ed eccependo che veridicità delle accusa doveva ritenersi dubbia visto che non vi erano rapporti di buon vicinato, sfociati anche in scambi di insulti e comportamenti finalizzati - a suo dire – a "farle cambiare casa". Né tantomeno rilevano, per la Suprema Corte, le deposizioni dei testi della difesa che avevano definito la casalinga come una "persona calma" e che "non dava fastidio a nessuno".</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nella sentenza, la Cassazione chiarisce anche la distinzione tra le due distinte ipotesi di reato previste dall’articolo 659 del Codice penale: nella prima ipotesi si fa riferimeno a «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici»; la seconda invece riguarda «chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità». </div><div style="text-align: justify;">Nel primo caso di Codice penale prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 309 euro; nel secondo caso l’ammenda va da 103 a 516 euro.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nel caso della casalinga napoletana il reato contestato era quello di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui al 1° comma dell’art. 659 c.p. Per i giudici della Cassazione i rumori provocati dai lavori domestici, dalla radio accesa e dalle urla sono idonei ad impedire a un numero indeterminato di persone (residenti in una zona altamente popolata di Napoli come nel caso di specie) di riposare e quindi di poter svolgere le normali occupazioni quotidiane, rilevando altresì che non si era trattato di episodi sporadici ma di «continui, reiterati e inurbani comportamenti». &nbsp;Dal Palazzaccio, infatti, rigettano anche la doglianza sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentata dalla donna a fronte di una pena esigua di 100 euro di ammenda cui era stata condannata.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La Suprema Corte non ha dubbi neanche su questo: la norma, oltre alla particolare tenuità dell'offesa, richiede la non abitualità del comportamento, requisito che è chiaro mancare nel caso di specie, dati i "continui, reiterati e inurbani comportamenti" della donna.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Da qui la condanna definitiva, anche al pagamento delle spese processuali di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende e dei danni cagionati ai vicini.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 06:28:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=21p49xwi</link>
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			<title><![CDATA[Comproprietari: come funziona la convocazione e la partecipazione all'assemblea?]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Disciplina_del_condominio"><![CDATA[Disciplina del condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_948p2e38"><div style="text-align: justify;"><img class="image-0 fright" src="http://www.studiodomos.net/images/assemblea-di-condominio.jpg"  title="Assemblea di condominio" alt="Assemblea di condominio"/>Accade spesso che due persone siano anche comproprietari di un’unità immobiliare sita in un edificio condominiale. In questa circostanza quale dei due deve essere convocato per partecipare all’assemblea?</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede che &nbsp;l’assemblea condominiale non possa deliberare se tutti gli aventi diritto non siano stati regolarmente convocati, allargando il diritto di convocazione all’assemblea &nbsp;non più solo ai condomini, in quanto proprietari di una unità immobiliare sita nell’edificio condominiale, ma a chiunque vanti un qualsivoglia diritto sul bene in condominio.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Spetta all'amministratore premurarsi di avvisare anche coloro che abitualmente non vivono presso lo stabile condominiale e individuare chi sono i soggetti a cui inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea, affinché la stessa possa poi legittimamente deliberare.</div><div style="text-align: justify;">Tra questi, i primi sono i comproprietari dell'unità immobiliare, che devono essere preventivamente informati della convocazione, anche se poi solo uno di loro potrà partecipare all'assemblea con diritto di voto vincolante anche per gli altri. Il fatto che anche il nuovo art. 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile preveda il diritto dei comproprietari ad avere un solo rappresentante in assemblea non significa che sia sufficiente, ai fini della validità della costituzione dell'assemblea stessa, la convocazione di uno solo di loro.</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Risulta anzi il contrario, cioè che a tutti deve essere inviato l'avviso di convocazione affinché sia loro consentito di individuare poi colui che, in loro rappresentanza, parteciperà alla riunione.</span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite della Cassazione specificano che “<i>la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale</i>” nel caso in cui questa venga impugnata entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la partecipazione all’assemblea stessa, sempre secondo l’art. 67 del Codice Civile, "<i>qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivise a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante” in assemblea che dovrà essere designato dalla maggioranza degli stessi comproprietari calcolata secondo il valore delle loro quote"</i>.</div><div style="text-align: justify;">Da notare come il fatto che la rappresentanza in assemblea sia affidata ad un'unica persona, non vieta la partecipazione alla stessa da parte degli altri comproprietari. L’importante è che il voto, così come la partecipazione attiva alla discussione, sia espresso dal rappresentante dell’unità immobiliare.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:23:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti relativa all’anno 2015]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Norme_e_tributi"><![CDATA[Norme e tributi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ry6abqu5"><div style="text-align: justify;"><img class="image-0 fleft" src="http://www.studiodomos.net/images/proroga-700-2016.jpg"  title="Dichiarazione 770" alt="Dichiarazione 770"/><span class="fs16">È stato pubblicato nella G.U. n. 176 del 29 luglio 2016 il DPCM 26 luglio 2016 che ha <b>prorogato </b>dal 31 Luglio (scadenza già rinviata al 22 Agosto per la sospensione feriale) al <b>15 Settembre</b> 2016 il <b>termine per la presentazione</b> in via telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta, <b>modello 770</b>, relativa all’anno 2015.</span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13"><a href="http://www.studiodomos.net/files/dpcm-proroga-770-del-2016-firmato.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Testo del Decreto</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2016 06:32:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=ry6abqu5</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Valvole termostatiche. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrare per fruire delle detazioni fiscali.]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Detrazioni_fiscali"><![CDATA[Detrazioni fiscali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_48i054o0"><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Entro il 31 dicembre 2016, tutti i condomini hanno l'obbligo di installare i <b>sistemi di contabilizzazione del calore</b> al fine di misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Tale obbligo, in attuazione della normativa europea, è finalizzato a conseguire gli obiettivi di <b>efficienza energetica</b> degli impianti condominiali, come indicato </span><span style="text-align: left;" class="fs16">anche nel vademecum redatto dal MISE e dall'ENEA con le <b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?id=3zf9y182" class="imCssLink">10 regole-base per un riscaldamento efficiente e più ‘conveniente’</a></b>.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Con la circolare n. 18/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come fare a ottenere le <b>detrazioni fiscali</b> per l'installazione dei nuovi <b>contatori di calore</b>, fornendo risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.</span></div><div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Tali spese, a seconda dei casi, sono ammesse o alla <b>detrazione </b>prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ovvero a quella prevista per il risparmio energetico. </div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">In buona sostanza, le spese per i contabilizzaori di calore, se sostenute "in concomitanza" con la <b>sostituzione</b>, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347 della legge 296/2006) sono ammesse alla <b>detrazione del 65%</b>. <span class="fs16">In alternativa, queste spese sono <b>detraibili solo al 50%</b> (36% dal 2017), ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, in quanto rientrano nella categoria degli <b>interventi per il risparmio energetico non qualificato</b>.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div style="text-align: justify;"><b>Ecco il testo della circolare n. 18/E</b></div><div><div style="text-align: justify;"><i>3.1 Detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore</i></div><div style="text-align: justify;"><i>D. Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore - che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.</i></div><div style="text-align: justify;"><i>R. L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai &nbsp;consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Qualora, l’uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.</i></div><div style="text-align: justify;"><i>Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con <span class="fs16">impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i>Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.</i></div></div></div><div style="text-align: justify;"><i><br></i></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 May 2016 12:39:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=48i054o0</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Contratti di locazione: le novità contenute nella Legge di stablità 2016]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Norme_e_tributi"><![CDATA[Norme e tributi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_xizkt86z"><div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Countdown per la registrazione dei contratti di locazione: il proprietario avrà trenta giorni di tempo per l’adempimento; poi scatterà un secondo termine di sessanta giorni per comunicare l’avvenuta registrazione sia all’inquilino sia all’amministratore del condominio.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">La legge di Stabilità per il 2016, approvata dal Senato, riformula l’art. 13 della legge n. 431/1998 sui patti contrari alla legge nelle locazioni abitative.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Le novità sono tre: tempi stretti per la registrazione dei contratti e relativi obblighi informativi; in caso di mancata registrazione del contratto possibilità di agire per ricondurre la locazione alle condizioni di legge; applicabilità delle norme di tutela dell’inquilino a tutte i contratti fin dal 1998.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Ma vediamo il dettaglio delle disposizioni introdotte con il maxiemendamento del governo.</span></div></div><div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">La prima modifica riguarda il comma 1 dell’art. 13. L’attuale norma si limita a stabilire la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. L’emendamento in esame aggiunge a carico del locatore l’obbligo di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni. Un’altra aggiunta impone, sempre al proprietario, nei 60 giorni successivi alla registrazione, di dare documentata comunicazione al conduttore e all’amministratore del condominio. All’amministratore di condominio la notizia serve per l’aggiornamento e la tenuta dell’anagrafe condominiale, previsto dall’art. 1130, comma 1, n. 6, del codice civile.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Tra l’altro si ricorda che è nulla anche ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge.</span></div></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">La seconda modifica interessa il comma 5 dell’art. 13. Questo comma assegna all’inquilino il diritto di fare causa per ottenere la restituzione delle somme versate in più rispetto al contratto registrato e anche per ottenere che il contratto sia ricondotto alle condizioni previste dalla legge.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Nel dettaglio l’azione è anche consentita nei casi in cui il proprietario ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, e nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello previsto dalla legge e stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. L’emendamento prevede che il mancato adempimento dell’obbligo di registrazione entro 30 giorni consente al conduttore di agire in giudizio per chiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2 ovvero dal comma 3 dell’art.2 della legge n. 431/1998.</span></div></div><div style="text-align: justify;">Viene introdotto, infine, un nuovo comma 6, con il quale è stabilito che le disposizioni di cui al comma 5 (azione per la restituzione somme indebite e per la regolarizzazione del contratto) debbano ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 431/1998 (30 dicembre 1998).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fsx-small"><i>Fonte</i>: Anapi Sicilia</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 09:07:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=xizkt86z</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiodomos.net/blog/rss/xizkt86z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Riscaldamento, da ENEA e MISE il VADEMECUM per Efficienza e Risparmio]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Efficienza_energetica"><![CDATA[Efficienza energetica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3zf9y182"><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><img class="image-0 fleft" src="http://www.studiodomos.net/images/Risparmio-energetico.jpg"  title="Risparmio energetico" alt="Risparmio energetico"/>Il &nbsp;15 ottobre riscaldamenti al via in 4.300 comuni italiani, quelli in zona climatica “E” che comprendono grandi città come Milano, Torino, Bologna, Venezia. Per aiutare i consumatori a scaldare al meglio le proprie case, evitando però sprechi e brutte sorprese nella bolletta (o sanzioni per non aver effettuato le revisioni di legge), arriva un vademecum con le 10 regole-base per un <b>riscaldamento </b>efficiente e più ‘conveniente’. Curato dagli esperti del ministero dello Sviluppo Economico e dell’ENEA, il vademecum è disponibile sui siti <a href="http://www.mise.gov.it " target="_blank" class="imCssLink">www.mise.gov.it </a><span class="fs12"> </span><span class="fs12"><a href="http://www.enea.it" target="_blank" class="imCssLink">www.enea.it</a></span> e <span class="fs12"><a href="http://www.agenziaefficienzaenergetica.it" target="_blank" class="imCssLink">www.agenziaefficienzaenergetica.it</a></span><span class="fs12"> </span><span class="fs12">insieme alle novità in tema di APE, l’</span><b class="fs12">attestato di prestazione energetica obbligatorio</b><span class="fs12"> per affitti e compravendite che è cambiato dal &nbsp;1° ottobre, e alle &nbsp;nuove regole per le </span><b class="fs12">caldaie</b><span class="fs12">.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Da fine settembre, infatti, si possono installare soltanto </span><b class="fs16">caldaie ad alto rendimento</b><span class="fs16">, in base ai regolamenti del Mise che attuano la normativa europea sull’efficienza.</span><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 1</b> – Fare la <b>manutenzione </b>degli impianti. È la regola numero uno, sia per motivi di <b>sicurezza </b>sia per evitare <b>sanzioni</b>: un impianto ben regolato e ben manutenuto consuma e inquina meno. Chi non effettua la manutenzione del proprio impianto rischia una <b>multa </b>non inferiore a 500 euro, in base a quanto stabilisce il DPR 74/2013.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 2</b> - Controllare la <b>temperatura </b>ambiente. Scaldare &nbsp;troppo la casa fa male alla salute e alle tasche: la normativa consente una temperatura di 20 - 22 gradi, ma 19° sono più che sufficienti a garantire il <b>comfort </b>necessario. Attenzione, inoltre, perché ogni grado abbassato si traduce in un risparmio dal 5 al 10% sui consumi di combustibile.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 3</b> – Attenti alle ore di accensione. Il <b>tempo massimo</b> di accensione giornaliero è indicato per legge e cambia a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia. Per i comuni in fascia “E” al via da domani il massimo sono 14 ore.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 4</b> - Usare i <b>cronotermostati</b>. Un aiuto al risparmio arriva dai moderni dispositivi elettronici che consentono di regolare temperatura e tempo di accensione in modo da mantenere l’impianto in funzione solo quando si è in casa.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 5</b> - Applicare <b>valvole termostatiche</b>. Queste apparecchiature aprono o chiudono la circolazione dell’acqua calda nel termosifone e consentono di mantenere costante la temperatura impostata, aiutando a concentrare il calore &nbsp;negli ambienti più frequentati e a evitare sprechi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 6 </b>- Installare <b>pannelli riflettenti</b> tra muro e termosifone. È un ‘trucco’ semplice ma molto efficace per ridurre le dispersioni di calore.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 7</b> - Schermare le <b>finestre </b>la notte. Chiudendo <b>persiane </b>e <b>tapparelle </b>o mettendo tende pesanti si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 8</b> - Fare il <b>check up</b> alla propria casa. L’isolamento termico su pareti e finestre dell’edificio è un aspetto da non trascurare: se la costruzione è stata fatta prima del 2008, probabilmente non rispetta le attuali normative sul contenimento dei consumi energetici e conviene valutare un intervento per <b>isolare </b>le <b>pareti </b>e sostituire le <b>finestre</b>. Con nuovi modelli che disperdono meno calore, il beneficio può essere doppio: si &nbsp;riducono i consumi di energia fino al 20% e si può usufruire dei cosiddetti ecobonus, la detrazione fiscale del 65%.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 9</b> - <b>Impianti </b>di riscaldamento <b>innovativi</b>. Se l’impianto ha più di 15 anni, conviene valutarne la sostituzione ad esempio con le nuove <b>caldaie a biomasse</b>, le <b>pompe di calore</b>, o con &nbsp;<b>impianti integrati</b> dove la caldaia è alimentata con acqua preriscaldata da un impianto solare termico e/o da una pompa di calore alimentata da un impianto fotovoltaico. Per questi interventi si può usufruire degli <b>ecobonus </b>per la riqualificazione energetica degli edifici 65% e del patrimonio edilizio del 55%.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Regola N. 10</b> - Evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni: mettere tende o mobili davanti ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga biancheria disperde calore ed è fonte di sprechi. Inoltre attenzione a non lasciare troppo a lungo le finestre aperte: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, evitando inutili dispersioni di calore.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>La nuova etichettatura per le caldaie</b> - Da fine settembre è in vigore nuova etichettatura energetica che definisce gli standard minimi di <b>efficienza per le caldaie</b>. Introdotta dal MiSE sulla base del <b>regolamento europeo Ecodesign</b>, prevede una classificazione energetica da A+ a G per gli apparecchi per riscaldamento degli ambienti e da A a G per gli apparecchi per produrre acqua calda sanitaria. Inoltre, diventa obbligatorio installare solo <b>caldaie a condensazione</b>, in grado di recuperare gran parte del calore contenuto nei fumi che, altrimenti, andrebbe disperso nel camino. I produttori di caldaie non potranno più immettere sul mercato quelle non a condensazione[1].</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Il nuovo APE</b> - Altra novità importante in tema di risparmio ed efficienza riguarda l’APE[2], l’<b>Attestato di Prestazione Energetica</b>: dal 1° ottobre sono in vigore le “<a href="http://http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adeguamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici" target="_blank" class="imCssLink">Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</a>” introdotte dal MiSE anche per superare alcune riserve dell’Unione europea sull’applicazione della direttiva in materia di efficienza energetica. Le <b>novità </b>principali riguardano il <b>modello </b>da usare e le <b>regole </b>per la redazione dell’attestato.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>I controlli sull’efficienza</b> - L’ENEA, in collaborazione con il MiSE e il CTI - Comitato Termotecnico Italiano, ha predisposto anche le Linee guida per facilitare l’applicazione della normativa sui controlli per l’efficienza energetica (DPR 74/2013), che costituiscono un riferimento per le regioni o per le autorità competenti. L’Agenzia, inoltre, supporta &nbsp;il MiSE nell’informazione ai cittadini, agli operatori del settore e alla Pubblica Amministrazione e, per conto delle Amministrazioni Locali, &nbsp;cura la formazione e il rilascio dell'attestato di idoneità tecnica ai professionisti abilitati ai controlli (ad oggi più di 1600) &nbsp;che operano su tutto il territorio nazionale.</div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"> </div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Scarica "<b><a href="http://www.studiodomos.net/files/DIECIregole.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Le dieci regole di base contro il caro bollette</a></b>"</span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13"><i>[1] Continuerà ad essere prodotto solo un tipo particolare di caldaia non a condensazione che viene tecnicamente chiamata “a camera aperta” da installare &nbsp;quando non sia possibile andare a sostituire una vecchia caldaia con una caldaia a condensazione per problemi legati alla canna fumaria collettiva di alcuni edifici multifamiliari.</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13"><i><br></i></span></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13"><i>[2] L’APE è un documento che certifica le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare o di un intero edificio ed è obbligatorio anche nel caso di vendita o affitto dell’immobile. Le prestazioni sono calcolate con indicatori di consumo a loro volta associati a classi di efficienza energetica di appartenenza. Tra le principali novità, l’aumento da 7 a 10 delle classi &nbsp;di efficienza dell’edificio: dalla G (la classe più bassa) alla &nbsp;A (la classe più alta); la classe A ora è stata suddivisa in ulteriori 4 livelli (da A4, massima efficienza, A1 minima efficienza).</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13"><i><br></i></span></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 21:20:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Animali in condominio: le limitazioni restano possibili anche dopo la riforma]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Vita_in_condominio"><![CDATA[Vita in condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_35r98l20"><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">I regolamenti possono contenere norme di <b>godimento </b>e di <b>utilizzo </b>delle <b>proprietà esclusive</b> idonee a porre limitazioni ai diritti dei relativi proprietari. Il nuovo articolo 1138 del Codice civile dichiara espressamente che il regolamento non può vietare il possesso o la semplice detenzione di animali domestici in casa o comunque all'interno del condominio. Nulla cambia però per i regolamenti in essere, perché la nuova disposizione di legge, in quanto non diretta a tutelare un interesse di ordine pubblico, è destinata ad avere efficacia solo per il futuro, in forza del principio generale vigente nel nostro ordinamento della <b>irretroattività </b>della legge.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La norma non è comunque tra quelle che la legge considera inderogabili, talché il <b>divieto </b>ben può continuare a esistere anche in futuro in un <b>regolamento </b>di natura <b>contrattuale</b>, purché la relativa clausola sia trascritta nei pubblici registri immobiliari, perché altrimenti non è opponibile al nuovo acquirente. Ciò nonostante, non è semplice per gli animali stare in condominio, ma tutto dipende dal <b>rispetto </b>che i loro padroni hanno delle più elementari <b>regole </b>che governano il vivere nella collettività. Il cane che usa le scale al guinzaglio del suo padrone e munito di museruola non arreca pregiudizio ad alcuno, al pari del gatto che indisturbato passeggia sul tetto dell'edificio oppure nel cortile condominiale.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">È <b>facoltà dell'Assemblea</b> stabilire le regole che devono essere rispettate dai proprietari degli animali, sia nell'uso degli spazi o dei servizi comuni e sia in relazione al più generale comportamento che devono tenere all'interno del complesso condominiale: ciò sul generale presupposto che il <b>diritto </b>di ciascun condomino di usare e di godere a suo piacimento dei beni comuni trova limite nel <b>pari diritto</b> di uso e di godimento degli altri. Il lasciare libero un animale o custodirlo senza le debite cautele o affidarlo a persona inesperta costruisce un re<b>ato penalmente sanzionato</b> (articolo 672, Codice penale).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Particolare rilievo assume anche il problema riguardante la possibilità di far uso dell'ascensore con gli animali. Nel silenzio di uno specifico divieto contenuto nel regolamento anche di natura assembleare, l'inibire a un condomino di usare l'ascensore con il proprio cane può trovare legittime motivazioni solo di ordine igienico sanitario, da valutarsi di volta in volta a seconda della concreta fattispecie che si può presentare. </div><div style="text-align: justify;">Uguale ragionamento giustifica la limitazione al numero degli animali che il condomino può detenere nella propria unità immobiliare, superato il quale appare anche legittimo l'intervento del giudice, con il conseguente allontanamento degli animali in esubero e il loro affido a enti specializzati.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Non vanno poi dimenticati i rischi in cui incorre il custode dell'animale, qualora questo diventi <b>fonte di immissioni di rumori o di odori</b> tali da cagionare, per la loro frequenza e intensità, malessere e insofferenza anche a persone di normale sopportazione (o per aggressività, si veda il quesito sotto). Una volta che il continuo abbaiare del cane o le esalazioni maleodoranti superino i limiti di tollerabilità, ben è possibile l'intervento del giudice che ordini la cessazione delle immissioni, fermo il diritto del danneggiato di richiedere il risarcimento per il pregiudizio subito. Neppure sono da sottovalutare le possibili conseguenze penali, laddove lo strepitio dell'animale disturbi in modo intollerabile il riposo delle persone (articolo 659, Codice penale), sempre che l'abbaiare vada a pregiudicare non già un solo condomino, ma un numero indeterminato di persone (Cassazione penale n. 45239/14).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Anche il lasciare solo in casa il cane durante tutto il giorno può comportare l'intervento del giudice penale perché per configurare il <b>reato di abbandono di animale</b> (articolo 672, Codice penale) non occorre che ci si disfi dell'animale una volta per tutte, ma è sufficiente che lo si curi male, nella consapevolezza dell'incapacità dell'animale di non potere più provvedere a se stesso (sentenza Tribunale di Lucca n. 40/14).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12"><i>Fonte: IlSole24Ore</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12"><i><br></i></span></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 12:25:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=35r98l20</link>
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			<title><![CDATA[Ecoincentivi per giardini e orti privati e condominiali]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Detrazioni_fiscali"><![CDATA[Detrazioni fiscali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3mcqafje"><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Agevolazioni fiscali per riqualificazione, recupero e manutenzione dei <b>giardini privati</b> (spazi verdi o orti) a favore non solo dei proprietari ma anche dei conduttori con regolare contratto di locazione. Questo il punto chiave della proposta contenuta nel <b>disegno di legge</b> “<b><a href="http://www.studiodomos.net/files/Disegno-di-legge-verde-condominiale.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Misure di agevolazione fiscale per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà privata</a></b>”, presentato in Senato e assegnato alla Commissione Finanze.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Il provvedimento prevede la <b>detraibilità </b>per spese tra i 2 mila e i 30 mila euro per i singoli cittadini e tra i 5 mila e i 50 mila euro per il verde condominiale e rappresenta un importante strumento di natura fiscale, utile per valorizzare e tutelare il <b>patrimonio verde privato</b>: i giardini contribuiscono a <b>contrastare l’inquinamento</b>, favoriscono una buona <b>climatizzazione</b>, migliorano la <b>qualità di vita</b> delle persone e rendono più belle le nostre città.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Già in sede di approvazione della Legge di Stabilità 2015, che ha prorogato la detraibilità per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (c.d. eco bonus), &nbsp;la Commissione Territorio e ambiente del Senato aveva sottolineato che anche gli interventi di <b>riqualificazione e sviluppo del verde</b>, oltre a rendere più <b>gradevoli le aree esterne</b>, possono contribuire a garantire un <b>miglioramento delle prestazioni energetiche</b> delle unità immobiliari e a favorire il <b>risparmio energetico</b>, l'assorbimento delle <b>polveri sottili</b> e la riduzione dell'effetto "isola di calore", con conseguenti benefici sulla qualità della vita.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Il ddl, dunque, intende favorire lo sviluppo di una "progettazione" del territorio urbano che, salvaguardando anche l'aspetto estetico e paesaggistico, sia altresì "sostenibile" dal punto di vista ambientale.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Si introducono, infatti, <b>misure</b> incentivanti volte complessivamente a <b>combattere</b>, nell'interesse collettivo, il <b>"degrado" urbano</b> e la <b>deturpazione del paesaggio</b>, attraverso una concreta <b>valorizzazione </b>delle opere di <b>«sistemazione a verde»</b> di aree private da parte dei comuni cittadini.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">In sostanza si prevede, per il contribuente, una <b>detraibilità </b>pari al <b>36%</b> delle spese sostenute ed effettivamente documentate per interventi di: </div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><ul><li><span class="fs16">sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; </span><br></li><li><span class="fs16">realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell'inquinamento acustico e alla riduzione delle escursioni termiche.</span><br></li></ul><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Il ddl, inoltre, introduce <b>misure di fiscalità locale</b> laddove prevede la possibilità per i <b>Comuni </b>di deliberare <b>riduzioni tariffarie di tributi locali</b> in favore di coloro che realizzano interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di proprietà privata, al fine di contribuire a valorizzare l'intero territorio urbano ed extraurbano, anche attraverso l'implementazione degli spazi verdi. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Si intende, in questo modo, incentivare la <b>partecipazione dei cittadini</b> alla cura e alla <b>valorizzazione paesaggistica</b> di determinate zone del territorio comunale, anche attraverso interventi di recupero e di riqualificazione di aree private abbandonate.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">L’intento del ddl di promuovere e rafforzare una sana e diffusa <b>«cultura del verde»</b> e il recupero di aree scoperte di proprietà privata da destinare a zone verdi, finalizzate ad incrementare il <b>valore ecologico e ambientale</b> delle zone densamente edificate nonché di recuperare il <b>valore estetico</b> e <b>paesaggistico </b>di spazi privati spesso caratterizzati da degrado e abbandono, si scontra con l’immancabile ostacolo della <b>copertura finanziaria</b>, in merito alla quale l’ultima parola spetta al MEF che potrebbe bloccare l’approvazione del provvedimento per mancanza dei fondi necessari, stimati in 200 milioni di euro. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">I promotori dell’iniziativa, tuttavia, sottolineano che il ddl «<i>innesca virtuosi investimenti che non solo migliorano l'arredo complessivo delle nostre aree urbane soprattutto periferiche e, comunque, dei nostri centri abitati, ma generano anche valore aggiunto che produce un gettito per l'Erario ben maggiore dei benefici restituiti ai cittadini, il che va anche considerato in relazione alla copertura finanziaria dell'intervento normativo stesso</i>».</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">L’auspicio è che il MEF dia parere positivo, perché i benefici del ddl sono innegabili, tanto dal punto di vista <b>urbanistico </b>quanto dal punto di vista <b>fiscale</b>. Senza dimenticare l’impatto positivo che potrebbe avere sulla <b>ripresa economica</b>.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 10:06:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=3mcqafje</link>
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			<title><![CDATA[Uso delle parti comuni ed installazione di impianti tecnologici ad opera dei Condòmini]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Riforma_del_condominio"><![CDATA[Riforma del condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3e706y68"><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">La disciplina dell’uso delle parti comuni ad opera dei singoli condomini si rinviene tradizionalmente negli artt. 1102 e 1120 c.c. rubricati rispettivamente “Uso della cosa comune” e “Innovazioni”: a tali norme la recente <b><a href="http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html', null, false)">riforma sul Condominio</a></b> approvata con legge n. 220 del 2012 ha aggiunto le previsioni di cui all’art. 1122 <i>bis </i>con riguardo all’installazione sulle parti comuni dell’edificio degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili e di cui all’art. 1122 <i>ter </i>con riguardo all’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">L’ordito codicistico sulla disciplina dell’istituto giuridico del Condominio negli edifici è stato altresì arricchito con l’innesto di altre due norme a presidio della <b>destinazione d’uso delle parti comuni</b>: il nuovo art. 1117 <i>ter </i>c.c. che disciplina le modalità attraverso le quali, al fine del soddisfacimento di esigenze di interesse condominiale, la collettività condominiale possa modificare una destinazione d’uso in precedenza impressa alle parte comuni, e il nuovo art. 1117 <i>quater </i>c.c. che ha previsto nuovi meccanismi di reazione ad attività, da chiunque intraprese, che incidano negativamente e sostanzialmente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, raccordando le iniziative che eventualmente possono assumere i singoli condomini o l’amministratore ed, in ultima istanza, l’assemblea dei condomini al fine di far cessare condotte ritenute abusive.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La legge riconosce a ciascun condòmino un diritto pieno a trarre massima utilità dall'uso delle cose comuni purché nel rispetto della sua destinazione d'uso, senza che ciò sia oggetto di un'espressa manifestazione della volontà assembleare, ferma restando la possibilità per l'Assemblea condominiale o del regolamento contrattuale (laddove esistente) di sottoporre a limitazioni il potere di ogni condòmino sulla cosa comune.</div><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div>L’art. 1102 c.c., norma allocata nella disciplina giuridica della Comunione ma da ritenere applicabile anche al regime giuridico del Condominio in base al richiamo di cui all’art. 1139 c.c., <span class="fs16">subordina l’uso dei beni comuni ad opera del singolo condomino a <b>due fondamentali limitazioni</b>: il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Il mancato rispetto dell’una o dell’altra delle due condizioni rende illecito l'uso della cosa comune. Anche l’alterazione, determinata tanto dal mutamento della funzione quanto dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall’art. 1102 c.c. Deve invece ritenersi legittima l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini. E’ altresì legittimo l’uso più intenso della cosa purché non sia in ogni caso alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine sempre avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. In sintesi, l'art. 1102 c.c. stabilisce il principio per cui </span><span class="fs16">ciascun partecipante ha il diritto di utilizzare il bene comune come può avendo però sempre a mente il <b>duplice limite </b>derivante dal rispetto della <b>destinazione d’uso</b> e dalla <b>pari facoltà di godimento</b> spettante agli altri condòmini. </span></div><div><br></div><div><span class="fs16">Il divieto di alterare la destinazione del bene condominiale, posto dall’art. 1102 c.c., deve essere letto anche in relazione alla disciplina di cui al successivo art. 1120 c.c., laddove preclude al condomino qualsiasi intervento che determini alterazione dell’entità sostanziale del bene comune, mutandone la destinazione di fatto e di diritto, ovvero eccedendone il limite della conservazione o dell’ordinaria utilizzazione e del normale godimento: ciò si collega anche con la possibilità concessa al singolo condomino di apportare al bene comune, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento. </span></div><div><br></div><div><span class="fs16">Le modificazioni della cosa comune o di sue parti eseguite dal singolo condomino ai fini di un suo uso particolare diretto ad in migliore e più intenso godimento del bene stesso costituiscono una consentita esplicazione del diritto di comproprietà ex art. 1102 c.c. qualora non implichino alterazione della consistenza e della destinazione del bene e non pregiudichino i diritti d’uso e di godimento degli altri condomini; diversamente, si risolvono in una <b>innovazione </b>ai sensi dell’art. 1120 c.c. che, in quanto tale, può essere disposta dall’Assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore dell’edificio. Restano comunque sempre vietate ex art. 1120, ultimo comma, c.c. le <b>innovazioni </b>che possono recare <b>pregiudizio </b>alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico o che rendono talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.</span></div><div><br></div><div><div>La nuova formulazione dell’art. 1120 c.c. poi si è arricchita di due nuovi commi che hanno disciplinato alcune ipotesi di innovazioni sociali prevedendo un abbassamento del quorum deliberativo rispetto a quello ordinario ex art. 1136, quinto comma, c.c.: in particolare la legge ha previsto che per l’approvazione delle opere e degli interventi volti a <b>migliorare </b>la <b>sicurezza </b>e la <b>salubrità </b>degli <b>edifici </b>e degli <b>impianti</b>, delle opere e degli interventi previsti per eliminare le <b>barriere architettoniche</b>, per contenere il <b>consumo &nbsp;&nbsp;energetico</b> degli edifici, per la realizzazione di <b>parcheggi </b>a servizio dei condomini, per la produzione di <b>energia</b>, nonché infine per l’approvazione delle opere di installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a flussi informativi anche da satellite o via cavo, sia sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.</div></div><div><br></div><div><div><b>Installazione di impianti tecnologici ad opera dei condomini sulle parti comuni </b></div><div>Il nuovo articolo 1122 <i>bis </i>c.c. costituisce una speciale ipotesi applicativa dell’art. 1102 c.c. ed è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 220 del 2012 di <a href="http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html', null, false)"><b>riforma del Condominio</b></a> negli edifici al fine di facilitare l’uso del singolo condomino di parti comuni per la installazione di <b>impianti </b>non centralizzati per la <b>ricezione radiotelevisiva</b> e per l’accesso a flussi informativi, anche da satellite o via cavo, ovvero per la installazione di <b>impianti fotovoltaici</b> volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili non inquinanti ed al contenimento dei consumi energetici. L’art. 1122 bis c.c. infatti consente l’installazione dei predetti impianti destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale di chi ne richiede la realizzazione a condizione che l’interessato, ove gli interventi da effettuare importino modificazioni delle parti comuni, ne dia comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi; l’Assemblea, una volta intavolata la discussione tra i condomini, può prescrivere con l’elevata maggioranza di cui all’art. 1136<span class="fs16">, quinto comma, c.c.</span><span class="fs16"> (</span><span class="fs16">maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio),</span><span class="fs16"> modalità alternative di esecuzione, può imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, oppure può provvedere, a richiesta, a ripartire l’uso del lastrico solare o delle altre superfici comuni salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o le forme di utilizzo comunque in atto. In ogni caso l’assemblea dei condomini può, come la medesima predetta maggioranza, subordinare l’esecuzione dei lavori alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per gli eventuali danni. </span></div><div><br></div><div><span class="fs16">La norma in esame in sostanza prevede che, una volta assolto l’obbligo di informativa da parte del condomino interessato alla realizzazione degli interventi nei riguardi dell’amministratore, al quale va comunicato “il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi” ove questi ultimi importino modificazioni delle parti comuni, ed una volta instaurato il dibattito tra i condomini a seguito di apposita convocazione assembleare chiamata a deliberare sul punto, quest’ultima possa effettuare unicamente le attività di cui all’art. 1122 <i>bis</i>, terzo comma, c.c. ma non possa negare al condomino interessato un’autorizzazione che, di regola, non è neppure richiesta in tutti i casi in cui il singolo condomino abbia deciso di utilizzare uno dei beni comuni annoverati dall’art. 1117 c.c. nei limiti di cui all’art. 1102 del codice civile e della legge in generale.</span></div></div><div><br></div><div><div>In sostanza, l’applicazione della norma in esame, così come interpretata da una prima &nbsp;giurisprudenza di merito, sembra attribuire ampi spazi ai singoli condomini circa l’uso più intenso delle parti comuni sia pur per i precisi scopi indicati dallo stesso art. 1122 bis c.c. a discapito delle esigenze della intera collettività condominiale alla quale non vengono attribuiti poteri interdittivi rispetto agli interventi dei singoli condomini ma unicamente, al ricorrere di certe condizioni, poteri di mero controllo da esercitare con l’elevato quorum di cui all’art. 1136, quinto comma, c.c. Tale previsione normativa in definitiva attribuisce una certa discrezionalità ed opinabilità all’interprete sia con riguardo al contemperamento tra gli interessi del singolo che intenda realizzare uno degli impianti di cui all’art. 1122 <i>bis </i>c.c. e gli interessi dell’assemblea che tali interventi voglia regolare o modificare, sia con riguardo al raggiungimento del punto di equilibrio tra opposte esigenze, con il concreto rischio di un sensibile aumento del contenzioso giudiziario.</div></div><div><br></div><div><br></div><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 16:34:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Contratto d'appalto. L’azione contro l’appaltatore ]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Contratti_d'appalto"><![CDATA[Contratti d'appalto]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_lzb3yl75"><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;">La garanzia dell’art. 1669 opera per dieci anni dal compimento dell’opera (trascorso tale termine non si può più fare valere e l’appaltatore non risponderà più in merito) e dà diritto al committente al risarcimento dei danni, e non all’eliminazione dei vizi o difetti: tale risarcimento equivale al costo delle opere difettose che il committente deve fare ripristinare. </div><div style="text-align: justify;">L’azione si configura dunque come sostanziale risarcimento del danno, equivalente al costo delle opere difettose che il committente deve ripristinare, e a tutti i danni conseguenti. L’azione si prescrive nel termine di 1 anno dalla denuncia ma può essere interrotto, inviando una comunicazione analoga a quella indicata per l’azione ex art.. 1667 c.c. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Decadenza e prescrizione </b></div><div style="text-align: justify;">La “decadenza” produce l’estinzione del diritto in conseguenza del fatto oggettivo del decorso del tempo. La decadenza non è soggetta a sospensione né a interruzione, può invece essere oggetto di accordi contrattuali che modifichino i termini imposti dalla legge a meno che non si verta in tema di diritti indisponibili (art. 2968 c.c.); in ogni caso, l’art. 2965 c.c. stabilisce che è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto. </div><div style="text-align: justify;">La “prescrizione” produce l’estinzione del diritto per effetto dell’inerzia del titolare che non lo esercita nel tempo determinato dalla legge. La prescrizione, al contrario della decadenza, può essere interrotta e sospesa, ma i suoi termini sono inderogabili, dunque non possono essere modificati neppure sull’accordo delle parti. Garanzia biennale – (art. 1667 c.c.) - denuncia entro 60 giorni dalla scoperta delle difformità e dei vizi (termine di decadenza), - esercizio dell’azione entro 2 anni dalla consegna dell’opera (termine di prescrizione); per salvare il diritto all’azione, per la quale si voglia attendere l’esito delle eventuali trattative stragiudiziali, si deve inviare all’appaltatore, entro il termine prescrizionale di 2 anni, un atto di “costituzione in mora” ossia una comunicazione nella quale si ribadiscono le contestazioni e le richieste già comunicate (nel rispetto del citato termine di decadenza) formulando espressa riserva di agire, e specificando che la comunicazione “vale ad ogni fine ed effetto anche interruttivo della prescrizione”. Il termine prescrizionale di 2 anni ricomincia a decorrere dal giorno della comunicazione interruttiva della prescrizione; e così di seguito, di biennio in biennio, decorrente dalla data dell’ultima comunicazione, avendo cura di interrompere allo stesso modo il termine in prossimità di ogni sua successiva scadenza.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><b>Garanzia decennale</b> - (art. 1669 c.c.) – denuncia entro 1 anno dalla scoperta dei fatti indicati dall’art. 1669 c.c. (termine di decadenza), che devono verificarsi non oltre i 10 anni dal compimento dell’opera (durata della garanzia) - esercizio dell’azione entro 1 anno dalla denuncia (termine di prescrizione); per salvare il diritto all’azione, per la quale si voglia attendere l’esito delle eventuali trattative stragiudiziali, si deve inviare all’appaltatore entro il termine prescrizionale di 1 anno, un atto di “costituzione in mora” ossia una comunicazione nella quale si ribadiscono le contestazioni e le richieste già comunicate (nel rispetto del citato termine di decadenza) formulando espressa riserva di agire, e specificando che la comunicazione “vale ad ogni fine ed effetto anche interruttivo della prescrizione”. </div><div style="text-align: justify;">Il termine prescrizionale di 1 anno ricomincia a decorrere dal giorno della comunicazione interruttiva della prescrizione; e così di seguito, di anno in anno, decorrente dalla data dell’ultima comunicazione, avendo cura di interrompere allo stesso modo il termine in prossimità di ogni sua successiva scadenza. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Incombenze dell’amministratore </b></div><div style="text-align: justify;">Mentre per l’esercizio dell’azione si suppone che la pratica sia già stata affidata ad un legale il quale interromperà adeguatamente i termini prescrizionali sopra citati, la comunicazione della denuncia nel rispetto del termine di decadenza (l’inutile decorso del quale preclude irrimediabilmente l’azione di garanzia) incombe all’Amministratore di condominio il quale dovrà dunque porre la massima attenzione alla esecuzione di tale incombente, pena la perdita dei diritti da parte del Condominio. </div><div style="text-align: justify;">L’Amministratore dovrà altresì tenere conto che: - la contestazione fatta dal Direttore Lavori non è valida in quanto il Direttore Lavori non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente, il quale resta l’unico legittimato a fare la denuncia, - ugualmente non sono valide le contestazioni manifestate dai condomini in sede assembleare, e qui rimaste: la denuncia deve essere comunicata formalmente all’appaltatore, - la denuncia è un atto ricettizio, dunque deve essere ricevuta dal destinatario nel termine previsto dalla legge, l’amministratore avrà pertanto cura di conservare la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’appaltatore.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 11:01:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=lzb3yl75</link>
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			<title><![CDATA[Gioco dei bimbi: basta la maggioranza dell’assemblea]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Vita_in_condominio"><![CDATA[Vita in condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_agvmr217"><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Molti regolamenti condominiali contrattuali vietano ai bambini di giocare negli spazi comuni, giardinetti compresi. Ma è vero che si possono cambiare solo se tutti sono d'accordo?</span></div><div style="text-align: justify;">Il regolamento condominiale contrattuale si può modificare solo all'unanimità. </div><div style="text-align: justify;">La Cassazione ha però chiarito che esso può contenere regole che riguardano le modalità d'uso delle cose comuni, come ad es. il gioco dei bimbi, la battitura dei tappeti o anche il numero di deleghe che ciascuno può portare in assemblea: per gli ermellini queste regole non sono contrattuali. In pratica è come se fossero scritte in un regolamento approvato a maggioranza, ovvero di tipo assembleare. </div><div style="text-align: justify;">Di conseguenza, tali regole possono essere modificate con la <span class="imUl">maggioranza dei presenti</span> in assemblea che rappresentino almeno la <span class="imUl">metà del valore del condominio </span>(501 millesimi).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:43:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=agvmr217</link>
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			<title><![CDATA[Oneri condominiali: chi vende casa deve inviare all’amministratore copia dell’atto]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Oneri_condominiali"><![CDATA[Oneri condominiali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_qg841s6h"><div style="text-align: justify;">In caso di vendita dell’immobile, il condòmino ha l’obbligo di trasmettere immediatamente all’amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento. Non basta la semplice comunicazione dei dati dell’acquirente, come era sufficiente prima della legge di riforma del condominio. </div><div style="text-align: justify;">Nel caso di procedura fallimentare o di procedura esecutiva, l’onere di comunicazione del trasferimento è a carico, rispettivamente, del curatore o del debitore che è stato espropriato dell’immobile. Finché questa formalità non viene espletata, il precedente proprietario resta obbligato in solido con il nuovo acquirente, per tutti i contributi condominiali maturati e da lui non ancora pagati.</div><div style="text-align: justify;">Il comma 5 dell’art. 63 disp. att. cod. civ. dispone, infatti, che "chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto". Non è sufficiente, dunque, inviare all’amministratore la semplice comunicazione di aver ceduto il diritto di proprietà: occorre anche che venga trasmessa proprio una copia autentica dell’atto di vendita.</div><div style="text-align: justify;">La copia autentica dell’atto di vendita si potrà chiedere al notaio che ha curato il trasferimento o alla cancelleria del Tribunale presso cui è stata effettuata l’asta. </div><div style="text-align: justify;">Per completezza, ancorché non inerente al diritto condominiale, si ricorda che il venditore ha anche l’obbligo di comunicare con apposito modulo all’autorità locale di P.S. (Polizia di Stato o, in mancanza, Sindaco) entro 48 ore dalla consegna, la cessione della proprietà del fabbricato, indicando le generalità dell’acquirente.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 16:06:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quote condominiali non pagate, sì al decreto ingiuntivo verso il nuovo proprietario]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Oneri_condominiali"><![CDATA[Oneri condominiali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0878ek51"><div style="text-align: justify;">Non può essere emesso decreto ingiuntivo nei confronti del venditore dell’appartamento per le quote condominiali non pagate. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 23 luglio 2012 n. 12841 respingendo il ricorso del nuovo acquirente contro un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per gli arretrati non pagati dal precedente proprietario. Secondo i giudici, infatti, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di una unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell’alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l’obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, con la conseguente legittimità dell’emissione del provvedimento monitorio nei confronti del subentrato acquirente diventato effettivo condomino (salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del dante causa)".</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs11 ff1">Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 23 luglio 2012 n. 12841</span></i><br></div><div style="text-align: justify;"><i><br></i></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 17:16:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Verande in condominio tra limiti e divieti]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Innovazioni_e_lavori_straordinari"><![CDATA[Innovazioni e lavori straordinari]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_4hk6ocw1"><div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16"><b>Una sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un consolidato indirizzo: i lavori di chiusura di un balcone necessitano di un permesso di costruire e non possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria.</b></span></div><div style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione è intervenuta con una nuova sentenza (la n. 18507 dell’11 maggio 2011), con cui non solo ribadisce ma consolida ulteriormente un orientamento che, negli ultimi anni, sia la stessa Corte sia i giudici amministrativi avevano giàconfermato. </div><div style="text-align: justify;">In buona sostanza, i giudici della Suprema Corte ribadiscono che: “La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, o di un terrapieno <i>et similia</i> mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica o altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia e attualmente a permesso di costruire”. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nel ribadire tale principio i giudici, nel corso della motivazione, si rifanno a molteplici pronunzie dello stesso ente giudicante (Cass., Sez., sent. n. 35011/2007 e sent. n. 25588/2004). Inoltre lo stesso orientamento è stato confermato dai giudici amministrativi (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 394 dell’8 aprile 1999 e sent. n.675 del 22 luglio 1992, Cons. giust. amm. Sic., Sez. riunite, sent. n. 345 del 15 ottobre 1991). </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Problemi definitori e requisiti tecnici per la costruzione</b></div><div style="text-align: justify;">Il codice civile non contiene una disciplina specifica in materia di verande in condominio. Quindi potremmo considerare la veranda come “un manufatto costruttivo che determina una modifica esterna della facciata dell’edificio, suscettibile di rilievo urbanistico, ma privo di individualità propria, in quanto destinato a integrare il restante edificio”. Tale manufatto va considerato come un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire a esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La lacuna codicistica viene comunque superata mediante l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza in riferimento alla disciplina contenuta nel D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (T.U. edilizia) e nella legge 47 del 28 febbraio 1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Secondo la giustizia amministrativa, premesso che la realizzazione di una veranda comporti l'’aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica esterna della sagoma dell’'edificio, ne discende che il suddetto intervento richieda il previo rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 394 dell’8 aprile 1999 e sent. n. 675 del 22 luglio 1992). </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Vi è da precisare che a questo assunto ci si è arrivati dopo un lungo iter interpretativo perché per quanto riguarda poi la nozione di “costruzioni” ai fini del rilascio della concessione edilizia, il Consiglio di Stato, accogliendo il costante orientamento della giurisprudenza di merito, ha stabilito che per “costruzioni” ai fini del rilascio del suddetto provvedimento concessorio debbano intendersi le opere che attuano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dalla circostanza che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie: è infatti irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Inoltre si precisa che, pure nel caso di costruzioni non infisse al suolo ma aderenti a esso che alterino in modo rilevante e duraturo nel tempo lo stato del terreno, quali una roulotte con veranda su pavimento in cemento e piattaforma di legno, si dispone la necessità del rilascio della concessione edilizia. Infatti per “sagoma di un edificio” si intende la figura piana risultante dal contorno esterno dell’edificio, proiettato sul piano orizzontale e sui piani verticali, con esclusione delle sporgenze che non concorrono alla definizione di superficie coperta, come i balconi, gli aggetti ornamentali e le tettoie a sbalzo; di conseguenza, non possono esservi dubbi sulla circostanza che per la realizzazione della veranda sia obbligatorio il rilascio della concessione di costruzione (TAR Veneto, Sez. II, sent. n. 1216 del 10 febbraio 2003). </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Il principio giuridico richiamato viene ulteriormente ribadito dall’ulteriore previsione secondo la quale il carattere di precarietà, addebitabile alla struttura-veranda da realizzare, non esime l'’interessato a munirsi della concessione a costruire: in particolare, “sono soggette a concessione edilizia non le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti nella modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo a un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione giuridica, e a nulla rileva l’eventuale precarietà della struttura da realizzare” (TAR Campania, Sez. IV, sent. n. 2451 del 28 febbraio 2006). </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Dal punto di vista strutturale possiamo distinguere diverse tipologie di verande: </div><div style="text-align: justify;"><ul><li><span class="fs16">pannelli in vetro e alluminio sul parapetto di un balcone già chiuso;</span><br></li><li><span class="fs16">veranda-ripostiglio;</span><br></li><li><span class="fs16">veranda con pannelli scorrevoli o struttura grigliata in cemento.</span><br></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="imUl">Pannelli in vetro e alluminio sul parapetto di un balcone già chiuso</span></div><div style="text-align: justify;">Per tali fattispecie è sancito l’'obbligo della concessione edilizia per il condomino che procedeva all’'installazione di pannelli in vetro e alluminio sul parapetto di un balcone già chiuso per i restanti lati da muri perimetrali dell'’edificio preesistente, in ragione del fatto che l’'installazione di tali pannelli determinava: </div></div><blockquote><div><div style="text-align: justify;">a. la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile;</div></div><div><div style="text-align: justify;">b. l’aumento della superficie utile; </div></div><div><div style="text-align: justify;">c. la modifica della sagoma dell’edificio stesso. </div></div></blockquote><div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="imUl">Veranda-ripostiglio</span></div><div style="text-align: justify;">Di medesimo avviso è la pronuncia del TAR Campania, in cui si è escluso che possa farsi rientrare nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria la realizzazione di una veranda-ripostiglio che doti l’appartamento di una struttura nuova e aggiuntiva, estranea morfologicamente e funzionalmente all'’originaria conformazione dell'’immobile condominiale (TAR Campania, sent. n. 2708 del 12 giugno 2001). </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="imUl">Veranda con pannelli scorrevoli o struttura grigliata in cemento</span></div><div style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha ritenuto che in questo caso non si verifichi un ampliamento di volume, con la conseguenza che il condomino, ove decida di realizzare tale struttura, non deve munirsi di concessione edilizia (TAR Sardegna, sent. n. 856 del 10 luglio 2003; TAR Liguria, sent. n. 843 del 3 luglio 2003). </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Quando si richiede </b></div><div style="text-align: justify;">Non di rado si verifica l’ipotesi in cui sia chiuso a veranda uno spazio già inglobato nelle preesistenti parti dell'’edificio: in tal caso le verande installate sono da considerarsi come elementi accessori a un fabbricato, con funzione di riparo dagli agenti atmosferici e di protezione dall’accesso furtivo di terzi nell’abitazione. In merito a tale fattispecie, si ritiene la non necessità della concessione edilizia: il condomino dovrà dunque munirsi solo di DIA dal momento che la struttura-veranda accessoria al fabbricato assolve alla mera finalità di conservazione. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Sono assoggettati al regime della semplice denuncia di inizio di attività quegli interventi, diretti alle predette finalità, che consistono nell’installazione di “elementi compatibili con le esigenze dell’ordinario uso dell’edificio o della parte di esso cui accedono nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dello stesso edificio e della destinazione edilizio-urbanistica delle varie parti di cui esso si compone” (TAR Lazio, Sez. II ter, sent. n. 1550 del 28 febbraio 2002. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Dal permesso di costruire alla SCIA</b></div><div style="text-align: justify;">L’attività di costruzione dei privati è vincolata da modalità e strumenti normativi che hanno subìto, nel tempo, sostanziali modifiche: si è passati dalla licenza edilizia di cui alla legge 1150 del 17 agosto 1942, alla concessione edilizia di cui alla legge 10 del 28 gennaio 1977 (legge Bucalossi), sino al permesso di costruire di cui al D.P.R. 380/2001. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La “licenza edilizia” era originariamente prevista soltanto per ciò che riguardava le edificazioni da effettuare sul territorio urbano ed era gratuita; inoltre, era un provvedimento di natura autorizzatoria che, a seguito di verifica della conformità tra l'’attività costruttiva richiesta e le previsioni degli strumenti urbanistici, consentiva al privato l’esercizio della facoltà di costruire, immanente al diritto di proprietà. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Con la legge 10/1977 (legge Bucalossi), la licenza edilizia fu sostituita dalla “concessione edilizia”: la facoltà di costruire veniva scissa dal diritto di proprietà, sicché lo ius aedificandi diventava l’oggetto di uno specifico provvedimento concessorio da parte della Pubblica amministrazione. Tuttavia, con la sent. n. 5 del 30 gennaio 1980, era intervenuta apportando delle precisazioni relativamente alla facoltà dello ius aedificandi.</div><div> </div><div style="text-align: justify;">Anche a seguito di queste indicazioni, nel 2001, con il D.P.R. 380, entra in vigore il T.U. edilizia e la concessione edilizia viene sostituita dal “permesso di costruire”, rilasciato dallo Sportello Unico per l’edilizia (art. 5). </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Con l’approvazione del “D.L. Sviluppo”, il cui testo è ormai definitivo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 110 di venerdì 13 maggio 2011), vengono apportate sostanziali modifiche al Testo Unico dell’edilizia, definendo la procedura per il rilascio del titolo abilitativo. Per il rilascio del permesso di costruire viene introdotto il silenzio-assenso entro un termine massimo di 90 giorni (180 per i comuni con oltre centomila abitanti), salvo i casi ove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Il termine per le verifiche ex post da parte delle amministrazioni sugli interventi realizzati con (segnalazione certificata di inizio attività) viene dimezzato da 30 giorni. L’ambito di applicazione viene esteso agli interventi edilizi che, prima del “D.L. Sviluppo”, erano soggetti a DIA, ma non sostituisce, né i nulla osta e le autorizzazioni concedibili in caso di vincoli paesaggistici, ambientali o culturali. Inoltre, vengono liberalizzati i cambiamenti di destinazione in deroga ai piani regolatori, e fino all’eventuale entrata in vigore di leggi regionali specifiche sull’attività edilizia.</div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Riportiamo nella tabella 1 l’excursus normativo e le attuali disposizioni.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>TABELLA 1 La disciplina della veranda abitabile costruita su un terrazzo.</b><br></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><table style="border-collapse: separate;" border="1" bordercolor="#888888" cellspacing="2" cellpadding="0"></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><tbody></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><tr></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><td style="text-align: center; width: 113px; height: 73px;" valign="middle" bgcolor=""></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><font size="2" face="trebuchet ms, sans-serif"></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><b></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">Agevolazioni fiscali</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></b></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"> </span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></font></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></td></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><td style="text-align: justify;" width:="" 469px;="" height:="" 73px;"="" valign="middle" bgcolor=""></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><font size="2" face="trebuchet ms, sans-serif"></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">Non &#232; prevista la detrazione del 36% perch&#233; la costruzione della veranda costituisce un incremento volumetrico.</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></font></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></td></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></tr></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><tr></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><td style="text-align: center; width: 60px;" valign="middle" bgcolor=""></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><b></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><font size="2" face="trebuchet ms, sans-serif"></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">La disciplina condominiale</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></font></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></b></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></td></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><td style="text-align: justify; width: 460px; height: 345px;" width:="" 60px;"="" valign="middle" bgcolor=""></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><font size="2" face="trebuchet ms, sans-serif"></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">Dal punto di vista della disciplina condominiale se la veranda &#232; costruita sul terrazzo &#232; considerata sopraelevazione; pertanto &#232; da corrispondere ai condomini l'’indennit&#224; dell’art. 1127 cod. civ. </span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><br></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">L'’opera non pu&#242; essere vietata dai condomini purch&#233; rispetti il decoro architettonico, la sicurezza strutturale dell’'edificio e se non &#232; esclusa dal regolamento contrattuale. &#10;</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><br></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">In presenza del riscaldamento centralizzato, la trasformazione del balcone in veranda comporta la revisione della tabella di riscaldamento.&#10;</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><br></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">La modifica della tabella di propriet&#224; non &#232; strettamente necessaria, laddove non venga alterato in maniera notevole il rapporto millesimale tra le propriet&#224; esclusive, all’'interno del condominio.&#10;</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><br></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">Qualora il giudice ritenga che effettivamente vi sia stata una notevole alterazione dei rapporti millesimali, la perizia con cui si determinano i nuovi millesimi pu&#242; tener conto solo della nuova superficie aggiunta se l’'ampliamento riguardi piani o porzioni di piano della stessa altezza degli altri. Se, invece, l'’addizione riguarda una serra o un sottotetto che hanno parte della loro altezza inferiore alle altre, non abitabile, il criterio corretto &#232; quello del volume (Cass., sent. n. 7300/2010).</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></font></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></td></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></tr></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><tr></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><td style="text-align: center; width: 60px;" valign="middle" bgcolor=""></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><font size="2" face="trebuchet ms, sans-serif"></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"> </span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><b></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">Permessi</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></b></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></font></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></td></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><td style="text-align: justify; width: 460px; height: 56px;" width:="" 469px;="" height:="" 67px;"="" valign="middle" bgcolor=""></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><span style="font-family: 'trebuchet ms', sans-serif; font-size: small;"></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">Alcuni comuni non richiedono permessi se si tratta di un ridotto ampliamento. Comunque devono essere sempre rispettate le distanze legali.</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></span></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></td></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></tr></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><tr></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><td style="text-align: center; width: 60px;" valign="middle" bgcolor=""></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><font size="2" face="trebuchet ms, sans-serif"></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"> </span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><b></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">IVA</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></b></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></font></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></td></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><td style="text-align: justify; width: 460px; height: 49px;" width:="" 469px;="" height:="" 55px;"="" valign="middle" bgcolor=""></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"><font size="2" face="trebuchet ms, sans-serif"></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16">Se l’ampliamento riguarda un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, l'IVA si applica al 4% (Ag. entrate, circ. n. 19 dell’1.3.2001).</span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></font></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></td></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></tr></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></tbody></span></div><div style="text-align: start;"><span class="fs16"></table></span></div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: start;"><b>Considerazioni conclusive</b><div style="text-align: justify;">Dall’iter giurisprudenziale tracciato possiamo trarre le seguenti conclusioni: </div><div style="text-align: justify;">a. il condòmino che intenda realizzare una struttura-veranda dovrà sempre munirsi di concessione edilizia; </div><div style="text-align: justify;">b. invece, se si tratta di una struttura precaria, destinata a far fronte a sue esigenze momentanee e a essere rimossa dopo l’uso temporaneo; oppure è diretta al recupero del patrimonio edilizio già esistente, o viene realizzata al solo scopo di protezione dagli agenti atmosferici esterni nei limiti della funzionalità dell’immobile, non è necessaria la concessione edilizia; </div><div style="text-align: justify;">c. il condòmino che realizzi una veranda senza il permesso di costruire si renderebbe fautore di abusi edilizi, con conseguente addebito di responsabilità amministrative e penali; </div><div style="text-align: justify;">d. la chiusura di una veranda senza concessione rientra tra gli interventi abusivi di ristrutturazione edilizia la cui repressione comporta l'’ingiunzione alla spontanea rimozione dell’abuso: allo scadere del termine all'uopo fissato, è prevista la demolizione d'ufficio, a spese del responsabile, o, se il ripristino non sia possibile, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'’aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera, da determinarsi con riguardo alla data di ultimazione dei lavori; </div><div style="text-align: justify;">e. l'autorizzazione assembleare risulta necessaria qualora la realizzazione del manufatto possa arrecare pregiudizio ad alcuni condòmini (cfr. Cass., sent. n. 10704 del 24 dicembre 1994 e sent. n. 5652 del 21 ottobre 1980), o perché non vengano rispettate le distanze legali fra le due proprietà (Cass., sent. n. 5652 del 21 ottobre 1980). </div><div style="text-align: justify;">In questa seconda ipotesi è opportuno che l'’autorizzazione venga formalizzata con atto notarile e successiva trascrizione presso dei registri immobiliari. Tale formalità consentirà di cautelarsi da eventuali azioni che potrebbero essere intentate dall'acquirente in caso di vendita dell’'appartamento da parte del confinante. </div><div style="text-align: justify;">Inoltre sarà opportuno in sede assembleare che il condòmino sottoponga il relativo progetto corredato da tutte le informazioni inerenti il materiale e le modalità di costruzione del manufatto. Ma anche in caso di delibera favorevole, adottata a maggioranza, non potrà evitare eventuali azioni legali da parte di singoli condomini (cfr. Cass., sent. n. 3510 del 28 maggio 1980) che dovesse invocare per esempio l’'alterazione del decoro architettonico o l'’alterazione del profilo igienico (Cass., sent. n. 2543 del 7 luglio 1976).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs11"><i>Ivan Meo - Il Sole 24Ore</i></span></div></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 08:10:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=4hk6ocw1</link>
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			<title><![CDATA[Sito web condominiale]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Riforma_del_condominio"><![CDATA[Riforma del condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3786v2qh"><div style="text-align: justify;"><img class="image-0 fleft" src="http://www.studiodomos.net/images/sito-condominiale.jpg"  title="Sito web condominiale" alt="Sito web condominiale"/>L’art. 25 della <a href="http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html', null, false)">riforma</a> (legge 220/2012) aggiorna la vecchia disciplina risalente al 1942 introducendo l’articolo 71-<i>ter</i>: «<i>Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini</i>». </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">In sostanza, per il sito occorre che in assemblea il punto all’ordine del giorno abbia il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti e almeno la metà del valore del condominio in millesimi. </div><div style="text-align: justify;">Fino al 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della riforma, il sito si deve considerare un’innovazione che richiede la maggioranza degli intervenuti e i due terzi di millesimi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:59:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Anagrafica condominiale e dati relativi alle condizioni di sicurezza]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Riforma_del_condominio"><![CDATA[Riforma del condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2eai23x9"><div style="text-align: justify;"><img class="image-0 fleft" src="http://www.studiodomos.net/images/anagrafe-condominiale.jpg"  title="Anagrafe condominiale" alt="Anagrafe condominiale"/>La <a href="http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/riforma-del-condominio.html', null, false)">riforma del condominio</a>, in vigore dal 18 giugno 2013, ha introdotto l’obbligo di tenuta dell’anagrafe condominiale e dei dati sulle condizioni di sicurezza.</div><div style="text-align: justify;">Le novità legislative introdotte dalla riforma del condominio destano interesse e, com’è normale che sia, anche delle perplessità. Tra i dubbi dei commentatori, degli addetti ai lavori e degli utenti, uno su tutti pare essere più ricorrente: quali sono i dati relativi alle condizioni di sicurezza e di conseguenza che cosa potrà fare l’amministratore se il condomino non li comunica? Prima di entrare nel merito della questione rispondendo all’interrogativo, vale la pena comprendere più da vicino che cosa debba intendersi per anagrafica condominiale.</div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Anagrafica condominiale e obblighi di comunicazione</b></div><div style="text-align: justify;">La legge n. 220/2012, tra le varie cose, ha modificato l’art. 1130 c.c. Esso, al nuovo n. 6 specifica che l'’amministratore, a partire dal prossimo 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della riforma), dovrà curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130 n. 6 c.c. nuova formulazione).</div><div style="text-align: justify;">La norma si lascia leggere facilmente. L’amministratore dovrà tenere un registro con tutti i dati relativi all’immobile ed alle persone che lo occupano ad esempio: proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc. Quanto a quest’ultimo, che spesso resta ignoto al condominio, la riforma rappresenta sicuramente un grattacapo in più per chi ha dato in locazione in nero un’unità immobiliare. L’anagrafica dovrà essere tenuta con la costante collaborazione del condomino; la reticenza di quest’ultimo gli comporterà solamente l’addebito dei costi per la ricerca delle informazioni indicate nella norma. Portando queste affermazioni teoriche nella pratica quotidiana, come avviene già oggi, è molto probabile che gli amministratori predisporranno una così detta scheda immobile che i condomini dovranno riconsegnare compilata con tutte le informazioni richieste. Entriamo nel vivo della questione, iniziando a far luce sui dubbi di cui si parlava in principio. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Quali sono i dati inerenti la sicurezza dell’unità immobiliare?</b></div><div style="text-align: justify;">Ad avviso di chi scrive, si tratta di tutte quelle certificazioni riguardanti la perfetta funzionalità degli impianti e più in generale l’abitabilità dell’edificio. Si pensi alle dichiarazioni di conformità ex d.m. n. 37/08 o all’agibilità ex d.p.r. n. 380/01. Tra le altre cose è bene ricordare che l’agibilità può essere rilasciata solamente in presenza di tutte le certificazioni di conformità degli impianti e l’esperimento del collaudo dell’edificio. Proprio l’agibilità, quindi, potrebbe rappresentare il documento (unico) utile ad attestare la sicurezza e quindi l’agibilità delle unità immobiliari. Ai sensi dell’art. 24, primo comma, del d.p.r. n. 380, infatti, il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Nella fase, per così dire, di leale collaborazione tra amministratore e condomino, pertanto, basterà che il condomino ne comunichi all’amministratore l’esistenza indicando gli estremi identificativi dell’atto. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Dati sulla sicurezza, silenzio del condominio e poteri dell’amministratore </b></div><div style="text-align: justify;">Si diceva che se il condomino non collaborerà, l’amministratore potrà acquisire d’ufficio queste informazioni con addebito dei costi a suo carico. Che cosa potrà fare nel caso di atti amministrativi quali, per l’appunto, il certificato di agibilità? Leggendo la norma contenuta nel nuovo art. 1130 n. 6 c.c. e quelle riguardanti l’accesso agli atti amministrativi (art. 22 l n. 241/90), la risposta più logica pare la seguente: l’amministratore, quale legale rappresentante del condominio e quindi portatore di un interesse riconosciutogli dalla legge (per l’appunto il nuovo art. 1130 n. 6 c.c.), potrà avanzare una richiesta di accesso e copia per i documenti relativi ai dati sulla sicurezza che il condomino non ha inteso comunicare.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><em><span class="fs11">Fonte: Lavorincasa - Avv. Alessandro Gallucci</span></em><br></div><div style="text-align: justify;"><em><br></em></div><div style="text-align: right;"><span class="fs12"><b><a href="http://www.studiodomos.net/modulistica-condominiale.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/modulistica-condominiale.html', null, false)">Scarica il modulo</a></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:08:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Condominio, contro i rumori molesti vige la normativa anti stalking]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Vita_in_condominio"><![CDATA[Vita in condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_609v0v78"><div style="text-align: justify;"><b>Lotta agli inquilini rumorosi. Anche quelli focosi. </b></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16">Vivere in condominio significa anche porre massima attenzione nel non eccedere con i rumori, specialmente nelle ore notturne; si rischia addirittura lo sfratto.</span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La giurisprudenza sul punto è concorde: una serie di sentenze lasciano ben pochi dubbi sull’applicabilità della legge antistalking anche nelle <b>strutture a residenza collettiva</b>. Già, è proprio la legge contro i fidanzati un po’ troppo impetuosi a trovare applicazione anche nei confronti dei vicini molesti: <b>adesso chi vuole riposare ha la garanzia di poterlo fare, con buona pace per chi pensa che in casa propria può fare ciò che crede</b>, notti infuocate comprese, senza correre il rischio di vedersi sbattuti fuori dalla propria abitazione. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Anche il sesso un po’ troppo teatrale, infatti, è tra i “capi d’imputazione” per chi è particolarmente invasivo con i vicini. </div><div style="text-align: justify;">La legge di riferimento è l’<b>articolo 612 bis del Codice penale</b>, introdotto nel 2009 e che può essere applicata in tutti quei contesti dunque, non solo quelli di coppia in cui sia posta in essere un’attività insistita in grado di generare inquietudine in chi la subisce. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Oltre alle performance un po’ troppo ardimentose tra le lenzuola, ecco altri <b>esempi di rumori molesti verso i vicini di casa</b>: radio a massimo volume, lanci di oggetti contro le pareti, martellamenti sul pavimento, suonate di campanello, telefonate nel pieno delle ore notturne. Il campionario del cattivo condòmino è davvero molto ricco. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Le conseguenze possono essere varie, ma hanno tutte una natura comune: l’allontanamento dello stalker dal condominio. In alcuni casi, addirittura, l’ordinanza del Gip prevedeva l’obbligo, per il disturbatore” condannato, di non avvicinarsi entro i 500 metri dalla struttura condominiale che ha vessato per lungo tempo, <b>divieto di comunicazione coi vicini</b> e la restrizione di permanenza nelle aree comuni. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Insomma, <b>in condominio brulicano i potenziali stalker</b>, anche se spesso le controversie vengono risolte in via amichevole senza ricorrere alla giustizia: quella per i <b>rumori </b>è infatti, insieme alle dispute sugli odori, la maggior ragione di <b>dissidio tra condòmini</b> a detta degli osservatori. Subito dopo,vengono l’<b>occupazione indebita delle aree comuni</b>, il lancio di mozziconi o briciole da terrazzi o finestre o la presenza degli animali domestici. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Per quest’ultimo caso, comunque, è intervenuta la riforma del condominio, in vigore dal 18 Giugno 2013, a sanare eventuali dissidi fra vicini di casa: l’art. 1138 cod. civ., nella sua nuova formulazione, prevede infatti che il regolamento di condominio non possa vietare di possedere o detenere animali domestici. Questa norma, tuttavia, non esclude l'applicazione delle altre norme vigenti in materia di tenuta degli animali in condominio.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:18:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Detrazione Irpef al 50% anche per gli impianti fotovoltaici. Estensione dei benefici anche alle installazioni condominiali.]]></title>
			<author><![CDATA[Studio Dòmos]]></author>
			<category domain="http://www.studiodomos.net/blog/index.php?category=Detrazioni_fiscali"><![CDATA[Detrazioni fiscali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_t7rbgpc8"><div style="text-align: justify;">L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie: lo ha riconosciuto l'’Agenzia delle Entrate, che si è ufficialmente espressa accogliendo l’interpretazione dell’istanza di consulenza giuridica presentata da ANIE Confindustria lo scorso ottobre.</div><div style="text-align: justify;">Il potenziamento – dal 36% al 50% di questa detrazione è stato introdotto dal Decreto Crescita (decreto-legge n. 83/2012) fino al 30 giugno 2013.</div><div style="text-align: justify;">Peraltro, il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovrà produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del MISE, la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta in sé un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e quindi non è necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">A livello condominiale, l’art. 1122-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del condominio fa riferimento esplicito alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabili. Precisamente il comma 2° dell’articolo consente "l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato". </div><div style="text-align: justify;">L’articolo stabilisce altresì che “non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative” perciò si potrebbe affermare che, nel caso in cui si installi un impianto fotovoltaico in una porzione privata (es. terrazza ad uso esclusivo), non ci sia la necessità di chiedere una delibera da parte dell’assemblea. Bisogna in ogni caso rispettare la normativa prevista dal codice civile in materia condominiale. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Occorre infatti distinguere due casi: </div><div style="text-align: justify;">a) installazione sul terrazzo di proprietà esclusiva: in questo caso, salvo l’alterazione del decoro architettonico, il pregiudizio alla statica dell’edificio o particolari divieti previsti dal regolamento condominiale, il singolo condomino proprietario esclusivo del lastrico solare può installare a sue spese l’intero impianto fotovoltaico, beneficiando dei relativi vantaggi. </div><div style="text-align: justify;">b) installazione sul tetto condominiale: poiché il tetto condominiale è abbastanza ampio, i singoli condomini possono utilizzare una parte di esso per la realizzazione dell’impianto; l’installazione da parte di un condomino su porzione comune dell’edificio condominiale, è consentito purché: </div><div style="text-align: justify;">- non alteri la cosa comune e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso; </div><div style="text-align: justify;">- non riduca la possibilità di utilizzazione usuale della cosa comune; </div><div style="text-align: justify;">- non limiti le facoltà di utilizzazione attuali e potenziali degli altri condomini; </div><div style="text-align: justify;">- non impedisca l’utilizzo della cosa comune, ostacolando il godimento agli altri condomini; </div><div style="text-align: justify;">- non alteri il decoro architettonico correlato all’edificio nella sua attuale destinazione; </div><div style="text-align: justify;">- non pregiudichi, escluda o diminuisca il panorama.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">È bene sottolineare che, "qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136 (maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio), adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio [...]". </div><div style="text-align: justify;">Riguardo all’installazione degli impianti fotovoltaici, all’Assemblea viene anche demandato di provvedere, "a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali" (art. 1122 -bis, comma 3 cod. civ.).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">L’installazione di un impianto fotovoltaico comune. </div><div style="text-align: justify;">La convenienza all’installazione di un impianto fotovoltaico si ha anche quando l’utilizzo sia destinato a servire l’intero condominio. Infatti in tal caso, l’impianto può essere usato per soddisfare il bisogno di energia delle parti comuni, abbattendo i costi per l’utilizzo dell’ascensore, l’illuminazione di scale e tutti gli impianti comuni. </div><div style="text-align: justify;">Anche qui, occorre distinguere due casi, a seconda del dimensionamento che si darà all’impianto:</div><div style="text-align: justify;">- se l’impianto installato sarà dimensionato alle esigenze del condominio, si praticherà il c.d. "scambio sul posto", ovvero l’energia che produce viene utilizzata contestualmente per gli stessi impianti condominiali; </div><div style="text-align: justify;">- se invece l’impianto è sovradimensionato rispetto ai consumi annui, si potrà valutare l’opportunità di vendere al GSE l’energia in surplus rispetto a quella autoconsumata di giorno con il servizio di "ritiro dedicato". </div><div style="text-align: justify;">In entrambi i casi, al guadagno dell’autoconsumo si aggiungono gli incentivi previsti dal Nuovo Conto Energia, che permette di ripagarsi l’impianto installato. </div><div style="text-align: justify;">In questi casi l’amministratore di un condominio dovrà preventivamente valutare la fattibilità dell’installazione di tale impianto dopo aver sentito il parere dei condomini e aver chiesto contestualmente uno studio tecnico-economico di fattibilità svolta da un energy manager. In caso di esito positivo si potrà anche accedere ad un finanziamento bancario.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><a href="http://www.studiodomos.net/blog/index.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.studiodomos.net/blog/index.php', null, false)">Torna all'indice "News e Normative"</a></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:54:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiodomos.net/blog/?id=t7rbgpc8</link>
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